Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared process extinguished without ruling on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal extinguished after the petitioner formally withdrew the request during the hearing. Azzi Carlo had opposed the admission of his TFR and severance pay claims, arguing the employment relationship was suspended rather than terminated. The court dismissed the case without addressing the substantive arguments regarding the suspension of the contract or the employer's defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, ult. co., c.p.c.: When a party withdraws their appeal before the collegial court, the process is extinguished without any disposition on costs or merits.
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14940/2019r.g., proposto da Azzi Carlo, elett. dom.to in Via Fasana n. 21, Roma, presso avv. Michael Louis Stiefel, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ferraro. ricorrente contro Fallimento Bagnolifutura di Trasformazione Urbana spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via degli Scipioni n. 267, Roma, presso avv. Daniela Ciardo, rappresentato e difeso dall’avv. Marcella Ferrante. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 692/2019 pubblicata in data 11/04/2019, n.r.g. 23722/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Azzi Carlo era stato dirigente dipendente di Bagnolifutura di Trasformazione Urbana spa, poi dichiarata fallita con sentenza del 29/05/2014 del Tribunale di Napoli. OGGETTO: fallimento opposizione allo stato passivo -credito per t.f.r. e indennità sostitutiva di preavviso -spettanza Aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del credito complessivo di euro 568.904,50, poi rettificato in sede di osservazioni in euro 610.409,66.
Il credito era stato ammesso al passivo fallimentare soltanto per la somma di euro 98.064,57 (di cui euro 6.963,68 per retribuzione di marzo 2014, euro 6.952,95 per retribuzione di aprile 2014, euro 6.682,99 per retribuzione di maggio 2014, euro 1.390,38 per residuo di retribuzione di febbraio 2014, euro 3.303,70 per ratei di 13^ dell’anno 2014, euro 306,00 per buoni pasto, euro 39.159,53 per premi incentivazioni dell’anno 2010 ed euro 33.286,14 per premi incentivazioni dell’anno 2011. Azzi Carlo proponeva quindi opposizione per la parte di credito non ammessa (pari ad euro 512.345,09). 2.- Costituitosi il contraddittorio, con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale fallimentare di Napoli rigettava l’opposizione.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il Tribunale partenopeo affermava:
a) su richiesta dell’opponente del 10/07/2014 (come degli altri dirigenti) ed in virtù di un accordo fra il Comune di Napoli e le organizzazioni sindacali del 19/06/2014, era stata differita ogni decisione circa il licenziamento dei dirigenti “fino al perfezionamento delle procedure di mobilità ovvero fino ad un eventuale intervento di soggetti terzi che possano garantire la prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro”, sicché il rapporto di lavoro era entrato in uno stato di sospensione;
b) con lettera del 31/01/2017 (successiva all’istanza di ammissione al passivo e all’opposizione) è poi intervenuto il licenziamento, avverso il quale è stata proposta impugnazione, rigettata dal Tribunale quale giudice del lavoro con sentenza n. 5302/2018, allo stato impugnata dall’opponente;
c) pertanto non si è ancora perfezionata la cessazione del rapporto di lavoro, poiché il licenziamento ben potrebbe essere annullato in sede giudiziale ed il ricorrente tornare così in forza, sicché non possono essere accolte le richieste relative al t.f.r. eall’indennità sostitutiva del preavviso, che presuppongono necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro;d) anche a voler diversamente argomentare e a voler ritenere insussistenti i presupposti del licenziamento per giusta causa, al dirigente comunque competerebbe un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
e) pertanto, poiché il rapporto medesimo si trova in una condizione di quiescenza per effetto dell’intercorso fallimento senza obbligo di retribuzione (Cass. n. 7473/2012) nulla gli spetta al riguardo;
f) neppure sono dovuti gli ulteriori emolumenti richiesti per bonus e/o valutazioni premiali, atteso che la relativa previsione negoziale non è recepita in un contratto avente data certa opponibile alla procedura, non risultano adeguatamente documentati i presupposti di fatto (raggiungimento degli obiettivi), essendosi proprio in quegli anni manifestata la situazione di crisi e considerata che era stata deliberata la riduzione dei costi e delle spese di funzionamento delle società partecipate dal Comune di Napoli, in attuazione del c.d. federalismo fiscale, con DGC n. 784/2011, non impugnata nella propria sede giudiziale;
g) per analoghe ragioni non sono dovute differenze retributive, integrazioni stipendiali a compensazione delle riduzioni di orario di lavoro;
h) non sono dovute indennità per ferie, festività e permessi per le quali vi è il divieto di monetizzazione e di cui comunque non vi è prova della mancata fruizione;
i) con riguardo ai versamenti previdenziali nulla compete al lavoratore, difettando la propria legittimazione processuale ad incassare il relativo importo, ed essendosi la curatela detta disponibile ad effettuare i versamenti agli istituti di previdenza complementare. 3.- Avverso tale decreto Azzi Carlo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi. 4.-Fallimento Bagnolifutura di Trasformazione Urbana spa in liquidazione ha resistito con controricorso. 5.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, accettata dalla controparte. Pertanto va dichiarata l’estinzione del processo. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto i