Decreto — n. 24739/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1951/2021 R.G. proposto da : GHEZZI CHARLYE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE RITA (PGLRTI60E65H224O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 13.3, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO (LNERTR55M22B429U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1230/2020 depositata il 05/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24739/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GHEZZI CHARLYE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE RITA (PGLRTI60E65H224O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 13.3, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO (LNERTR55M22B429U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1230/2020 depositata il 05/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1951/2021 R.G. proposto da : GHEZZI CHARLYE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE RITA (PGLRTI60E65H224O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 13.3, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO (LNERTR55M22B429U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1230/2020 depositata il 05/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.741,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg