Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after 40-day silence following court notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period after receiving notification of the proposed settlement. The applicant, represented by an attorney, had filed a challenge against a lower court ruling regarding a decree, but remained silent on the proposed compromise. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of notification of a proposed settlement constitutes a waiver of the right to a decision, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO Sul ricorso 3537-2024, proposto da CRISTIANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato ANDREA BAVA, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 controricorrente Avverso la sentenza n. 3718 del 2023 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 25 ottobre 2023 (2615-2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; -2 -
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna il ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 7se