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Decreto — n. 24674/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after proposal of settlement was made.

Numero d'incarto Decreto — n. 24674/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS decision extinguished because the applicant failed to request a ruling within forty days of the proposal of settlement. The applicant, Panconti Assunta, had not actively pursued the appeal after the settlement offer was communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the litigation costs irrecoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the applicant does not request a decision within forty days of the proposal of settlement being communicated to the parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposal of settlement extinguishment of proceedings irrecoverable costs civil procedure code incasso dei contributi di mantenimento diritto all'assistenza sociale diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
3357 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 settembre 2023 (RG 1504-2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che devono esseredichiarate irripetibili, alla stregua della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. prodotta con il ricorso per cassazione;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che devono esseredichiarate irripetibili, alla stregua della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 3660-2024, proposto da PANCOTTI ASSUNTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, ANTONIETTA CORETTI, SERGIO PREDEN, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3357 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 settembre 2023 (RG 1504-2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che devono esseredichiarate irripetibili, alla stregua della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. prodotta con il ricorso per cassazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. R