Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Inps and Territorial Inspectorate extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Touring Sport Club Srl, did not request a decision on the termination proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26452/2020 R.G. proposto da : TOURING SPORT CLUB SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VILLIRILLO GERMANA (VLLGMN68S54D122R) -ricorrente- contro INPS CROTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- nonché contro ISPETTORATO TERRITORIALE CROTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1425/2019 depositata il 30/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge nei confronti dell’Inps e in euro 2.152,50 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’Ispettorato Territoriale de