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Decreto — n. 24635/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 24635/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, representing Eskandr Kamal Esandr Azmi, did not respond to the controricorrente's proposal for case termination, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline procedural waiver case termination proposal litigation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28526/2021 R.G. proposto da : ESKANDR KAMAL ESKANDR AZMI, elettivamente domiciliato in MILANO C/O DOM DIGITALE VIA MONTEVIDEO 5, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE GIOVANNI (MRCGNN66T22E372O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ECONET PLUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLLIA 29, presso lo studio dell’avvocato SASSI FRANCESCO (SSSFNC40M24B715J) rappresentato e difeso dagli avvocati BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO (BRLNRN72M11D969O), LONGO MASSIMO (LNGMSM70M01F839V) -controricorrente- nonché contro CONDOMINIOMENTANA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.355/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 152 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del l’avv. Andrea A.E. Barelli e dell’avv. Massimo Longo,difensori a