Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment declared extinguished and costs compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Paola Montagnoli against the Rome Court of Appeal's 2023 decision was declared extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory forty-day period. The court noted that the appellant had previously proposed a settlement, which was communicated to both parties, but the appellant did not formally pursue a decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the proceedings terminated, while ordering that the litigation costs be fully compensated due to the complexity of the issues and recent case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party proposing a settlement fails to request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO Sul ricorso 1157-2024, proposto da MONTAGNOLI PAOLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata FEDERICA MURINEDDU, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA LATINA, 33 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 2418 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 4 luglio 2023 (RG 99/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Rom