Cassation appeal dismissed as withdrawn; judgment declared extinguished with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period after the proposal of settlement was communicated. The appellant, Carlo Cosolo, had previously lost at the Rome Court of Appeal regarding a social security decree, but the procedural lapse rendered the appeal ineffective. Consequently, the judgment extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the costs, which were fully compensated due to the complexity of the debated issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term following a proposal of settlement results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO Sul ricorso 2354-2024, proposto da COSOLO CARLO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata FEDERICA MURINEDDU, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA LATINA, 33 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 2439 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7 GIUGNO 2023 (RG 1555/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Roma