Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24609/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against dismissal for just cause due to delayed disciplinary notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24609/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Cotral S.P.A.'s appeal against a labor court ruling that found a disciplinary sanction for delayed notification to be untimely. The court upheld the lower court's finding that the employer failed to notify the employee promptly after the incident on December 9, 2018, despite the company's claim of organizational complexity. The decision emphasizes that while immediate notification is required for just cause dismissals, the principle allows for reasonable flexibility based on the specific facts and organizational context, which the employer failed to prove in this instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 della Legge n. 300/70; Cass. 14115/2006: The requirement of immediate notification for disciplinary sanctions must be interpreted with reasonable flexibility, allowing the employer to deviate from strict immediacy only when justified by organizational complexity or the need for thorough investigation, provided the delay does not unduly prejudice the employee's right to defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
disciplinary sanction just cause dismissal immediate notification labor law good faith principle organizational complexity Corte di Cassazione osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 della Legge n. 300/70
E’ stato peraltro soggiunto che nell'ambito del procedimentodisciplinare regolato dall'art. 7 della legge n.
art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
RAGIONE DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto (art. 360 co.1n.
art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), quale la complessa organizzazione aziendale.
art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass 14115/2006
La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass 14115/2006).
Cass.n. 13190/2003
civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima unacontestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione(Cass.n. 13190/2003).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26060-2022 proposto da: COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio degli avvocati MARIO ASSENNATO, GAETANO VENETO, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CELESTINI ALESSIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PILERIO SPADAFORA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1717/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2022 R.G.N. 3535/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. Oggetto R.G.N.26060/2022 Cron. Rep. Ud.02/07/2024 CC RILEVATO CHE La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del tribunale di Viterbo per la parte in cui era stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare svolta da Cotral spa al dipendente Alessio Celestini, in ragione del comportamento da questo tenuto in data 9 dicembre 2018, allorchè, bloccato durante una corsa alla guida del bus aziendale non si era preoccupato di avvertire gli ADE ( addetti al servizio di zona), circa il ritardo accumulato, così determinando criticità organizzativa e ritardo nelservizio fornito.

La corte di merito aveva ritenuto tardiva la contestazione che, a fronte del comportamento tenuto in data 9 dicembre, era stata notificata il 19 febbraio. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con due motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso e successiva memoria. RAGIONE DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto (art. 360 co.1n. 3 c.p.c.), quali l’art.7 della Legge n. 300/70, per aver ritenuto non tempestiva la contestazione.

2) Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), quale la complessa organizzazione aziendale. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente collegati ed afferenti alla nozione di tardività della contestazione disciplinare ed al contesto fattuale in cui tale concetto trova pratica applicazione. Questa Corte ha da tempo chiarito che il principio dell'immediatezza dellacontestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consenteall'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare lacontestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza dellacontestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.

Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecitodisciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazioneaziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass 14115/2006). E’ stato peraltro soggiunto che nell'ambito del procedimentodisciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, lacontestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima unacontestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione(Cass.n. 13190/2003).

Come enunciato, il requisito della tempestività è funzionale alla garanzia di adeguata difesa da parte del lavoratore ed alla esigenza di dare attuazione concreta ai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. Peraltro è anche un concetto che deve coniugarsi con criteri di sufficiente elasticità nell’apprezzamento delle condizioni che consentano al datore di lavoro un corretto e completo accertamento del comportamento considerato. Nel caso in esame la corte d’appello, con apprezzamento di merito coerente con gli enunciati principi, ha ritenuto che la tempistica intercorsa tra il fatto addebitato e la contestazione fosse tale da far escludere una ragionevole tempestività da parte della società.

E’ stato infatti evidenziato che la semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento (mancato avviso del ritardo accumulato agli ADE), nonché la scelta datoriale di notificare il procedimento a mani del lavoratore, in ferie, fosse sintomatico di un irragionevole ritardo non giustificabile da eventuale complessità organizzativa, peraltro dalla corte di merito ritenuta non provata. Si tratta di una valutazione di merito che, correttamente espressa nel rispetto dei principi somministrati in sede di legittimità, non può trovare nuova valutazione, non consentita, in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previst