Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The proceedings involved a dispute between the National Pension Fund for Commercial Doctors and the Bordoli family regarding pension benefits. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32055/2021 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO (PNDNGL46H25F839B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCANTONI SILVIA (LCNSLV73R57H501J) -ricorrente- contro BORDOLI RICCARDO, BORDOLI EMILIO, CRIVELLI BORDOLI CARLA VISCONTI, elettivamente domiciliati in PARMA VIA ZAROTTO 47 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAMPILII ANNA (CMPNNA40L63F646O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.934/2021 depositata il 22/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario