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Ordinanza — n. 24584/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription start date due to Decree deferral.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the lower court's dismissal of the INPS's claim for unpaid social security contributions from 2009. The professional argued the five-year prescription period had expired because the relevant Decree was issued in June 2010, but the Court found the Decree's effective date of July 6, 2010, was the true starting point for the prescription term. Consequently, the Court held that the lower court erred in applying the June 16, 2010 date and ordered the case to be remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5; DPCM 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions begins on the effective date of a Presidential Decree deferring payment deadlines, not the date of the Decree's publication, and applies objectively to all professionals in covered sectors regardless of their specific tax regime choice.

Parole chiave

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social security contributions prescription period Presidential Decree payment deferral INPS claim remand for retrial tax regime studies calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
DPCM 10 giugno 2010
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
resta da aggiungere che l’assetto interpretativo della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L.
D.L. n. 98 del 2011
2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, al quale la Corte d'appello si è uniformata, è stato da ultimo ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.
L. n. 338 del 2000, art. 116
104/22 la cui applicazione, quanto al profilo dell’obbligo di pagamento delle sanzioni di cui alla L. n. 338 del 2000, art. 116, esula dalla vicenda all’esame inerente esclusivamente all’accertamento negativo della contribuzione obbligatoria pretesa dall’INPS (pag.1 sentenza impugnata);

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27538/2023
Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 10273 del 2021);
Cass. n. 22336 del 2022
Cass. n. 22336 del 2022; Cass.
Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022
22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass.
Cass. n. 24668 del 2022
23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022);
Cass. n. 4899 del 2021
Corte Costituzionale n. 104/22
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11374-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro RECUPERO BRUNO GIULIANA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato DARIO COGLITORE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1071/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 745/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermoha confermato la pronuncia di primo grado Oggetto R.G.N.11374/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti alla professionista, per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009;

2. in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che iniziava a decorrere dal 16.6.2010 , per avere il DPCM del 10.6.2010 (con il differimento al 6.7.2010) disciplinato diversa fattispecie, sicchè la lettera dell’INPS era stata ricevuta dalla professionista il 26.6.2015, allorché il termine era ormai spirato;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria;

4. la professionista ha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 5. è da accogliere il ricorso con il quale l’ INPS si duole di violazione di plurime disposizioni di legge per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile la proroga al 6 luglio 2010 dei termini per il versamento della contribuzione;

6. va considerato nella sua completezza l'orientamento di legittimità (v., per tutte, Cass. n.27538/2023) che si è andato consolidando in materia di termini di prescrizione segnatamente in punto di rilievo che va necessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi, al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera dei Dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, in virtù del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5;

7. la norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione;

8. per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009 (periodo di causa), il D.P.C.M. 10 giugno 2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010senza maggiorazioni;

9. l'INPS, dunque, può far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quo sul quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione;

10. quanto alle implicazioni soggettive del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; il differimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali in concreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamente assoggettati per non avere scelto un diverso regime d'imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021);

11. pertanto, ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022);

12. questo essendo il quadro generale di riferimento, la Corte d'appello non ha dato corretta attuazione all'orientamento consolidato di questa Corte in merito sia alla decorrenza del termine iniziale di prescrizione (differito a norma del D.P.C.M.), sia all'assoggettamento allo stesso anche da parte dei professionisti per i quali sono stati elaborati studi di settore (Cass. n. 4899 del 2021; Cass. n. 10273 del 2021);

13. resta da aggiungere che l’assetto interpretativo della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, al quale la Corte d'appello si è uniformata, è stato da ultimo ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22 la cui applicazione, quanto al profilo dell’obbligo di pagamento delle sanzioni di cui alla L. n. 338 del 2000, art. 116, esula dalla vicenda all’esame inerente esclusivamente all’accertamento negativo della contribuzione obbligatoria pretesa dall’INPS (pag.1 sentenza impugnata);

14. la sentenza impugnata che non si è conformata ai principi fin qui esposti va cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di merito, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio d