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Ordinanza — n. 24576/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Ministry appeal regarding teacher placement in multiple provincial ranking lists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that allowed teachers to be placed in multiple provincial ranking lists. The Ministry argued that a Constitutional Court declaration of unconstitutionality invalidated the mechanism for multi-list placement, but the appellate court correctly interpreted the Constitutional ruling as preserving this right based on meritocratic criteria. Consequently, the Supreme Court upheld the lower decision, noting the Ministry failed to provide any defense for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 401 d.lgs. 297/1994; Art. 100 c.p.c.: The declaration of unconstitutionality of the multi-list placement rule does not eliminate the right of teachers to be inserted in multiple provincial ranking lists, which remains valid under the meritocratic criterion.

Parole chiave

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teacher placement provincial rankings multi-list insertion Constitutional unconstitutionality meritocratic criterion public employment interest in action

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 401 d.lgs. n. 297/1994
Art. 1 comma 605 l. n. 296/2006
44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto delle istanti all’inserimento in più graduatorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
Art. 30 l. n. 87/1953
Art. 100 c.p.c.
44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto delle istanti all’inserimento in più graduatorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.M.
D.M. n. 42/2011
art. 100 c.p
44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto delle istanti all’inserimento in più graduatorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29369-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro DE BIASE ANNA, COPPOLA ELENA; -intimate - avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2019 R.G.N. 5701/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 5 aprile 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGOR.G.N.29369/2019 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC Vetere e accoglieva la domanda proposta da Anna De Biase e Elena Coppola nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti ad essere inserite, con il punteggio effettivo, a pettine e non in coda per il biennio 2009/2011 nellegraduatorie permanent i AT; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la tesi del MIUR per la quale la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41/2011 avrebbe travolto l’intero meccanismo dell’inserimento in coda, ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali e leggendo la predetta sentenza in termini tali da considerare, viceversa, sussistente il diritto del docente ad essere inserito in più graduatorie provinciali nel rispetto del principio di libera circolazione delle persone sul territorio nazionale e sulla base del principio meritocratico ovvero secondo la regola ordinamentale prescelta dal legislatore data dall’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale le originarie istanti, pur intimate, non hanno svolto difesa alcuna.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 401, d.lgs. n.297/1994, 1, comma 605, l. n. 296/2006 e 30, l. n. 87/1953, imputa alla Corte territoriale il travisamento dell’intero quadro normativo, perché, si assume, la declaratoria di incostituzionalità aveva travolto l’intero meccanismo dell’inserimento in coda, ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali, in effetti non più ammessa dal successivo D.M. n. 44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto delle istanti all’inserimento in più graduatorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.M. n. 42/2011, il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto dell’eccepita carenza di interesse all’azione conseguente al mutato quadro normativo impeditivo dell’iscrizione in più graduatorie provinciali; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la pronunzia della Corte costituzionale n. 41/2011 la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, lungi dal travolgere, come qui ribadito dal MIUR, l’intero quadro normativo, è intesa a sancire la conservazione, all’esito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione in base al criterio meritocratico (ovvero in base all’effettivo punteggio e così secondo il criterio “a pettine”), derivandone la non pertinenza dell’eccepita carenza di interesse ad agire sempre fondata sul disconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale; - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione del l e spese per non averegli intimati svolto alcuna attività difensiva; - n on occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P