Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment declared extinguished and costs awarded to INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal of settlement. The appellant, Ancora S.r.l., had previously challenged social security decisions by INPS, but ultimately abandoned the litigation without seeking a ruling. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs totaling four thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO Sul ricorso 4695-2024, proposto da ANCORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GIUSEPPE OLIVIERI e ANGELO ABIGNENTE, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, VIA EDOARDO JENNER, 49 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, s ezione lavoro, n. 4658/2021, nella causa iscritta al n. 471/2017, depositata il 27 ottobre 2021, e avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro, n. 298/2024, nellacausa iscritta al n. 445/2022, depositata il 7 febbraio 2024, RILEVATO CHE -2 - è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che devono essere liquidate in favore della parte controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori