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Ordinanza — n. 24574/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee pay gap claim, rejecting equal treatment principle for collective bargaining differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24574/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the second ground regarding a contested fact but allowed the first ground alleging violation of equal treatment principles. The employee sought higher pay based on a colleague's position after administrative mergers, arguing the lower rate was discriminatory. The court ruled that the principle of equal treatment does not invalidate differences resulting from collective bargaining agreements negotiated at the time of mergers.

Regesto Legislator

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Art. 45 comma 2 d.lgs. 165/2001; In public employment privatization, the equal treatment principle prohibits individual improvements but does not invalidate pay disparities arising from legitimate collective bargaining agreements negotiated during administrative mergers.

Parole chiave

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public employment privatization equal treatment principle collective bargaining agreements administrative mergers individual pay differentials public administration autonomy remuneration structure uguaglianza di retribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 45 comma 2 d.lgs. 165/2001
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere applicato alla fattispecie il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo censura «omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 , comma 1,n.
Art. 348-ter commi 4 e 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24841/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro Graziella MONACELLI, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 100, presso lo studio dell’avv. A lberto P anunzi , rappresentata e difesa dall’avv.B runo P ettinari -controricorrente - avverso la s entenza n. 211 /20 1 9 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata il 13.6.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.7.2024dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA L’attuale controricorrente, collaboratrice amministrativa dipendente dell’Azienda Sanitaria Unica Marche (ASUR), dopo il pensionamento si rivolse al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna dell’ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive pari a € 15.465,71, asseritamente dovute a titolo di maggiore indennitàdi posizione organizzativa, chiesta in misura corrispondente a quella percepita da altra dipendente titolare della medesima posizione.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda e la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. Contro la sentenza d’appello ASUR ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La lavoratricesi è difesa con controricorso. La causa è trattata incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ilprimo motiv o di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363c.c. in relazione agli artt.4, comma 2, 20, 21 e 39 del CCNL 17.4.1999 del Comparto Sanità.

Violazione e falsa applicazione della Legge regionale della Regione Marche n. 13/2003 e delle modificazioni e integrazioni successivamente intervenute con la legge regionale della Regione Marchen. 17/2011 e s.m.i. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere applicato alla fattispecie il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza tenere conto delle peculiarità derivanti dalleleggi regional i marchigiane con cui venne dapprima istituita l’ASUR , accorpando le preesistenti AUSL (l.r. n. 13 del 2003), e poi furono raggruppate in 5 Aree Vaste le 13 originarie Zone t erritoriali in cui era suddiviso il territorio regionale (l.r. n. 17 del 2011).

L’attualecontroricorrente, già in servizio presso la Zona territoriale di Fabriano, in seguito all’accorpamento di questa nell’Area Vasta n. 2, chiese il pagamento dell’indennità di posizione organizzativa «Gestione trattamento economico personale dipendente»nella superiore misura percepita da altra dipendente, titolare della medesima posizione organizzativa presso altra Zona territoriale (Jesi), anch’essa accorpata nell’Area Vasta 2.La domanda è stata accolta in entrambi i gradi di merito, ma la ricorrenterileva che gli importi delle indennità di posizione organizzativa erano stati determinati– tra il minimo e il massimo indicati dal CCNL – dalle rispettive contrattazioni collettive decentrate integrative, che la l.r. n. 13 del 2003aveva affidato alle Zone territoriali, le quali utilizzavano fondi distinti e separati per il pagamento di quelle indennità. 1.1.

Il motivo è fondato. Il principio di diritto rilevante per la decisione della presente controversia è già stato da tempo, e più volte, affermato da questa Corte: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma noncostituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l’applicazione di divietilegali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete » (Cass. n. 1037/2014 , con i precedenti ivi richiamati, a cominciare da Cass.

S.U. n. 10454/2008; conformi, successivamente, Cass. nn. 6553/2019; 19043/2017). Come rilevato dalla ricorrente, la misura dell’indennità di posizione organizzativa percepita da Graziella Monacelli era stata stabilita, nell’ambito dei valori minimo e massimo fissati dal CCNL di comparto 7 . 4 . 199 9 , dalla contrattazione collettiva integrativa sottoscritta a livello di Zona territoriale, in ossequio a una specifica previsione della l.r. n. 13 del 2003 (art. 10, comma 2, nel testo originario: «Il direttore di zona ha la piena titolarità della gestione del personale, della contrattazione di secondo livello, che sottoscrive in via definitiva, nonché della definizione della dotazione organica della zona medesima»).

Ciò basta per escludere che sia discriminatoria la diversità di trattamento rispetto ai colleghi titolari della medesima posizione organizzativa in altre Zone territoriali, le cui indennità, quindi, erano determinate in altri contratti collettivi integrativi. Correttamente ASUR osserva che la Zona territoriale di Fabriano non fu incorporatanella Zona territoriale di Jesi (ove era stata pattuita una indennità di posizione superiore), il che avrebbe po sto in altri termini il tema dell’estensione del trattamento economico vigente per i dipendenti dell’incorporanteanche ai dipendenti incorporati.

Invece, con la l.r. n. 17 del2011, sia la Zona territoriale di Fabriano, sia quella di Jesi furono accorpate, insieme ad altre, nella nuova realtà organizzativa dell’Area Vasta , alla quale furono attribuiti analoghi poteri e competenze in ambito sindacale (art. 12 , commi 2 e 3: «L’area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta»; «I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi»). A seguito dell’istituzione delle nuove unità organizzative, competenti alla contrattazione collettiva decentrata e alla gestione del fondo destinato al pagamento delle indennità di posizione (costituito dal cumulo delle risorse disponibili nei fondi delle previgenti Zone territoriali), si rendevano necessari e una nuova graduazione degli incarichi e una nuova quantificazione delle indennità.

In mancanza di tali incombenti , dev’essere comunque escluso un livellamento verso l’alto delle indennità da corrispondere, perchésarebbe incompatibile con l’invarianza (della sommatoria) dei fondi disponibilie perché non è imposto dal principio di parità di trattamento, dato che i trattamenti differenziati trovano origine nella contrattazione collettiva. In caso di colpevole ritardo dell’Azienda nel provvedere alla nuova graduazione degli incarichi necessaria per pervenire alla nuova quantificazione dell’indennità, i lavoratoripenalizzati possono vantare al più pretese di tipo risarcitorio, ma non di tipo retributivo.

È quindi errata la sentenza impugnata che ha riconosciuto alla lavoratrice un credito a titolo di retribuzione.2. Il secondo motivo censura «omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 , comma 1,n. 5, c .p.c. ) ». Laricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cuii l giudice d’appello ha ritenuto non contestata l’allegazione della lavoratrice di avere svolto le medesime attività della collega che, proveniente da altra Zona territoriale, percepiva un’indennità di posizione organizzativa più elevata. 2.1.

Il motivo, per come posto, è inammissibile, dal momento che la decisione assunta è stata conforme nei due gradi di merito e che «al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado» si applica la regola per cui il ricorso «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360» (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., testo vigente ratione temporis ; norma oggi sostanzialmente ribadita nell’art. 360, comma 4, c.p.c.).

3. All’accoglimentodel primo motivo ricorso , consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al la Corte d’Appello di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in sede contrattuale collettiva , in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete; nel caso di accorpamento di unità amministrati ve precedentemente assoggettate a distinte contrattazioni collettive integrative, le disparità del trattamento economico accessorio risultanti dai diversi contratti integrativ i non sono illegittime e non cessano di avere efficacia, in attesa che la pubblica amministrazione adempia all’obbligo di provvedere ad una nuova graduazione degli incarichi e a una nuova quantificazione delle indennità; in caso di colpevole ritardo della pubblica amministrazione, i lavoratori penalizzati possono al più vantare pretese a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, non a titolo di retribuzione».

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglieil primo motivo di ricors o , dichi ara inammissibile il secondo motivo, cassa l