Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after court proposed case settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal against the INPS pension decision extinguished due to the applicant's failure to request a ruling within the statutory period following a proposed settlement. The applicant, Alfonso Pinelli, had not formally withdrawn the appeal within forty days after the court communicated the settlement proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the litigation costs non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.; If a party fails to request a decision within forty days after a proposed settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO Sul ricorso 1431-2024, proposto da PINELLI ALFONSO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, elegge domicilio ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocat e PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 7005 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 7 luglio 2023 (RG 14767/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che -2 - devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. debitamente prodotta con il ricorso per cassazione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma,