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Ordinanza — n. 24536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim for medical specialization remuneration starting Jan 10, 1983, based on EU directive transposition dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground regarding procedural distinctions between appellants but allowed the second ground concerning the start date of the right to remuneration. The appellant argued for full compensation from 1981, while the lower court had rejected it based on the 1983 transposition deadline. The court ruled that the right to damages begins only on January 10, 1983, for courses started before that date, thereby overturning the lower court's decision on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 82/76/CEE; Art. 5 e 7 della 75/362/CEE: The right to compensation for non-compliance with the EU directive on medical specialization applies to subjects enrolled in courses started before 1982-1983, but only from January 10, 1983, until the completion of the training.

Parole chiave

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EU directive transposition medical specialization remuneration state liability damages non-compliance compensation retroactive application date indennità di patrocinio indennità scolastica diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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Direttiva 82/76/CEE
Direttiva 75/362/CEE
Direttiva 75/363/CEE
Legge n. 370/1999

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 20278/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27865-2019 proposto da: MANCUSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell'avvocato MARCO PIETROBATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO SOTTOCASA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889//2014;

Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27865/2019 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava la domanda proposta da Salvatore Mancuso nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di Genova, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un ’adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985, con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova, risultata completamente vittoriosa in primo grado; viceversa, ammissibile e fondato nel merito l’appello proposto dal MIUR, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981, non avevadiritto, in conformità ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’1.1.1983 alla trasposizione delle richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mancuso, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati MIUR e Università degli Studi di Genova non hanno svolto alcuna attività difensiva; - che il ricorrente ha poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali, imputa alla Corte territoriale di aver e considerato distintamente la posizione processuale degli allora appellanti MIUR e Università degli Studi di Genova, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il Ministero ed inammissibile per l’Università; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di averefondato la propria pronunzia di rigetto della domanda su decisioni della Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982; - che il primo motivo deve ritenersi infondato trattandosi, come riconosce lo stesso ricorrente, di posizioni scindibili per cui opera il principio alla stregua del quale, in ragione dell’autonomia dei diversi rapporti processuali, l’atto che li riguarda, seppureformalmente unico, si scinde in relazione alle diverse posizioni, con la conseguenza che gli esiti della pronunzia possono essere distinti e l’inammissibilità riguardare anche una sola delle relative posizioni;- che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 20278/2022, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983 ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della 75/362/CEE”; - che il secondo motivo va, dunque, accolto, rigettato il primo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivodi ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spesedel giudizio di cassazione, alla Corte