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Ordinanza — n. 24529/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal on prescription suspension grounds, ruling the specific earthquake-affected municipality was not in the statutory list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24529/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared the contributory claim time-barred. The INPS argued that the five-year prescription period should have been suspended due to earthquake legislation applicable to the professional's residence in Atri. The court rejected this claim because Atri was not included in the specific list of municipalities covered by the emergency decree cited in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 11, co. 2 d.l. n. 8/2017; Art. 2, comma 26 L. n. 335/1995: The suspension of the five-year prescription period for social security contributions due to earthquake emergency measures applies exclusively to municipalities explicitly listed in the relevant decree, excluding those not formally designated.

Parole chiave

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social security prescription earthquake emergency suspension municipal list exclusion contributory claim time-bar separate management regime calcolo del periodo di contribuzione termine di sospensione durata dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 11, co. 2 d.l. n. 8/2017
Art. 2, comma 26 L. n. 335/1995
335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011;
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23917 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7426-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrenti principali - contro DI SILVESTRE LIVIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIO DE IULIIS; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.7426/2022 Cron.

Rep. Ud.10/04/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/09/2021 R.G.N. 548/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di l’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti allaprofessionista, per l’iscrizione d’ufficio allaGestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011;

2. in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che, pacificamente, iniziava a decorrere dal 20.8.2012, per effetto del d.l. n.16 del 2012, conv. in L. n.44 del 2012 che aveva previsto, in via permanente, l’adempimento entro il 20 agosto, senza maggiorazione, degli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012, sicchè la lettera dell’INPS in data 4.8.2017, era stata ricevuta dalla professionista il 12.9.2017, allorché il termine era ormai spirato;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si avversa la sentenza impugnata per aver trascurato le norme sulla sospensione per sisma del termine prescrizionale;

4. la professionista ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, avversando la regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 5. il ricorso principale dell’INPS è da rigettare perché il tema della sospensione del termine prescrizionale alla stregua della legislazione emergenziale per sisma, non emergente dalla sentenza impugnata, risulta introdotto, per la prima volta, in sede di legittimità, peraltro in riferimento a comune di residenza della professionista, Atri, non contemplato nell’elenco recato dall’art. 11, co.2 d.l. n. 8/2017;

6. del pari è da rigettare il ricorso incidentale ;

7. i giudici di seconde cure hanno ritenuto di dovere compensare integralmente le spese di giudizio considerando che costituissero ragioni gravi ed eccezionali l a reciproca soccombenza, la novità e obiettiva controvertibilità delle questioni trattate;

8. secondo la giurisprudenza di questa Corte (v . Cass. n. 23917 del 2023), in tema di compensazionedelle spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento specifico e consolidato all'epoca dell'insorgenza della controversia, tutte circostanze ricorrenti nella specie in cui le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata;

9. il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente e della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale de incidentale, e