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Ordinanza — n. 24525/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public employee appeal for failing to prove coordination duties required for higher pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24525/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanna Mallardi inadmissible against the Bari Hospital's refusal to grant her a higher salary grade. Mallardi argued that her role as a dietitian coordinator involved the necessary coordination of services and staff to qualify for the collective agreement's premium, but the lower court found her duties limited to external restaurant oversight. The court rejected the appeal because the appellate judge correctly applied established legal principles distinguishing professional classification from the specific coordination functions required for the higher pay grade.

Regesto Legislator

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Art. 10 CCNL Comparto Sanità 2001; Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible if the appellate court did not deviate from binding precedent regarding the strict distinction between professional duties and the specific coordination functions required for higher public service pay grades.

Parole chiave

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public service coordination collective agreement interpretation salary grade classification appellate court review inadmissible appeal incapacità lavorativa attestata autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 10 CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15677/2021
Cass. n. 18679/2015
Cass. n. 18679/2015; vedi anche sulla specificità delle funzioni di coordinamento rispetto ai requisiti professionali che connotano la categoria di appartenenza Cass.n.11162/2012, Cass.
Cass. n. 11162/2012
Cass. n. 21258/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19054-2019 proposto da: MALLARDI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA ROBERTO TOSCANO, ANGELO STELLA; -ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI; -intimata - avverso la sentenza n. 2228/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 532/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATOCHE - c on sentenza dell’11 dicembre 2018 la Corte d’ A ppello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19054/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC domanda proposta da Giovanna Mallardi nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dietista già inquadrata antecedentemente al contratto del 2000 nella categoria C quale operatore sanitario, della indennità di coordinamento prevista dal CCNL del comparto Sanità ed il correlato inquadramento nella categoria D, livello economico Super; - la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provato il requisito cui la norma contrattuale,come interpretata dalla stessa Corte, subordina sia il riconoscimento dell’indennità sia il superiore inquadramento,ovvero l’esercizio di funzioni di coordinamento del servizio cui la appellata era addetta (non identificabile con le attività di ristorazione al cui controllo era preposta in coerenza con il proprio profilo di dietista coordinatore) nonché del personale (dietista o di altro profilo) in quello stesso servizio incardinato; - p er la cassazione di tale decisione ricorre la Mallardi, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari pur intimata non ha svolto difesa alcuna; - la ricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATOCHE - con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001 e 1362 e ss. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata norma contrattuale ed assume che ricorrononella specie i presupposti legittimanti l’accoglimento del petitum secondo la giurisprudenza di questa Corte ovvero l’essere l’incarico di coordinamento documentalmente attestato ed effettivamente attribuito da soggetti investiti del potere di conformare la prestazione del dipendente; - aggiunge che a tal fine rilevano soltanto l’effettività dell’esercizio ed il carattere formale del conferimento, essendo il coordinamento già previsto come proprio del personale inquadrato nelle categorie D e D Super, e ribadisce che delle condizioni richieste dalle parti collettive era stata fornita ampia prova documentale, non adeguatamente valutata dalla Corte territoriale; - il motivo è inammissibile per le ragioni evidenziate da Cass. n. 15677/2021, pronunciata in fattispecie analoga, perché il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto enunciati da questa Corte e richiamati nella pronuncia citata, alla cui motivazione si rinva ex art. 118 disp. att. cod. c.p.c.; - il ricorso non coglie pienamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, incentrata sulla distinzione tra le mansioni di dietista coordinatore e le funzioni di coordinamento che, per potere assumere rilievo ai fini richiesti dall’art. 10 del CCNL 2000/2001 devono riguardare il servizio ed il personale allo stesso addetto( cfr.

Cass. n. 18679/2015; vedi anche sulla specificità delle funzioni di coordinamento rispetto ai requisiti professionali che connotano la categoria di appartenenza Cass.n.11162/2012, Cass. n. 18679/2015 e Cass. 21258/2018); - la Corte territoriale, sulla base della ravvisata distinzione ed in piena coerenza con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. la citata Cass. n.15677/2021), ha correttamente orientato la valutazione delle risultanze processuali rilevando che dalle stesse emergeva unicamente lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di inquadramento (ossia il controllo e la verifica del servizio di ristorazione affidato a ditta esterna), non già il coordinamento dell’unità operativa alla quale la appellata era assegnata e del personale sanitario alla stessa addetto; - il ricorso, nella parte in cui censura la valutazione della produzione documentale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, nella sostanza sollecita un giudizio di merito ed è, pertanto, inammissibile; - non occorre provvedere sulle spese perché l’Azienda Ospedaliera è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva. - P. Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello st