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Ordinanza — n. 24520/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity of first and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24520/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by ANAS against the Second Instance judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to examine a decisive fact regarding the employee's refusal of duties, claiming no employer liability existed. The court rejected this claim because the Second Instance judgment fully confirmed the First Instance decision based on the same factual and logical grounds, creating a situation of double conformity under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; When the Second Instance judgment confirms the First Instance decision for the same reasons and facts, a cassation appeal based on omitted examination of decisive facts is inadmissible due to double conformity.

Parole chiave

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double conformity omitted examination decisive facts second instance first instance cassation inadmissibility civil procedure code diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
preliminarmente si osserva che non risulta depositata proposta di definizione accelerata del procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma è stata esclusivamente comunicata la fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
380-bis c.p.c., ma è stata esclusivamente comunicata la fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
Art. 360 c.p.c.
(ora 360, comma 4, c.p.c.); quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo gradoper le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 380-bis c.p
preliminarmente si osserva che non risulta depositata proposta di definizione accelerata del procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma è stata esclusivamente comunicata la fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art.
art. 360 c.p
(ora 360, comma 4, c.p.c.); quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo gradoper le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn.
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29715/2018
Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022,n. 5934/2023, n. 26934/2023);
Cass. n. 7724/2022
Cass. n. 5934/2023
Cass. n. 26934/2023
Cass. n. 15568/2020
Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass.
Cass. n. 20814/2018
15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n.
Cass. n. 20553/2021
Cass. n. 37382/2022
Cass. n. 10927/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7866-2023 proposto da: A.N.A.S. S.P.A. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE PELLEGRINO; -ricorrente - contro BONACCORSI MASSIMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TOTARO, GIUSEPPE MARZIALE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3439/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 3369/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Lavoro privato – risarcimento danni R.G.N.7866/2023 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 CC RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, condannava ANAS al risarcimento in favore del dipendente Massimo Bonaccorsi del danno non patrimoniale, pari alla minor somma di € 4.047 (in luogo della somma di € 43.097,20 riconosciuta a tale titolo in primo grado), previo svolgimento di CTU medica nel grado, e confermava le statuizioni della gravata sentenza in ordine sia alla riassegnazione del ricorrente alle mansioni rispondenti al profilo professionale riconosciuto A1 cat.

Quadri che alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno professionale per € 59.028,12, oltre interessi legali dalla data della domanda;

2. per la cassazione della sentenza di appello la società ricorre con unico motivo, illustrato da memoria (preceduta da “richiesta di decisione”); resiste con controricorso il lavoratore intimato; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. preliminarmente si osserva che non risulta depositata proposta di definizione accelerata del procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma è stata esclusivamente comunicata la fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

2. la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riconducibile alla previsione di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.; lamenta, in particolare, che è stato omesso l'esame della decisiva circostanza del rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni e funzioni proprie del ruolo assegnatogli, con assenza di responsabilità datoriale per dequalificazione, dipendente dalla volontà del lavoratore ovvero dalla “materna complicità” della sua superiore gerarchica;

3. il ricorso è inammissibile;

4. in relazione all’accertato demansionamento, avendo l a Corte d'Appello confermato integralmente le statuizioni di primo grado, è integrata ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.); quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo gradoper le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022,n. 5934/2023, n. 26934/2023);

5. si osserva, inoltre, che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021, 37382/2022); in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024);

6. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, dichiaratisi anticipatari;

7. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del