Ordinanza Interlocutoria — n. 24488/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15475-2019 proposto da: FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla ViaDEI PORTOGHESI n.12; -ricorrente - contro SIMEONI ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3254/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 383/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 24488/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15475-2019 proposto da: FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla ViaDEI PORTOGHESI n.12; -ricorrente - contro SIMEONI ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3254/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 383/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Contratto a tempo determinato R.G.N.15475/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Roma, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, intercorso tra Formez pa e Ilaria Simeoni con decorrenza 1.2.2012, con inquadramento della lavoratrice nel livello B1 tecnico del CCNL, con condanna di parte datoriale al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di una somma pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
2. Il primo giudice ha ritenuto la illegittimità del termine essendo emerso, dall’istruttoria svolta, che la dipendente non aveva svolto le mansioni corrispondenti alla attività indicata nel citato contratto.
3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3254/2018, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando che, se era vero, come sosteneva Formez pa, che lo svolgimento di attività ordinaria non costituiva motivo per ritenere illegittimo il termine atteso che non era preclusa la stipulazione di contratti a termine per lo svolgimento di attività ordinaria del datore di lavoro, ciò però poteva realizzarsi quando vi era una ragione organizzativa temporanea datoriale esplicitata in contratto; nel caso in esame, invece, nel contratto a termine erano indicati i progetti cui sarebbe stata adibita la lavoratrice senza tuttavia evidenziare le ragioni che giustificavano l’apposizione del termine e senza dare conto di una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa era chiamata ad attuare.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Formez pa Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione, Ammodernamento della PA, affidato a due motivi, cui ha resistito on controricorso Ilaria Simeoni.
5. La controricorrente ha depositato memoria ed è stata depositata istanza di rinvio a nuovo ruolo essendo in corso trattative di bonario componimento ai fini di una conciliazione della lite.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 cpc e 2909 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere la Corte di appello, in violazione del giudicato interno formatosi sulla questione, ritenuto la illegittimità della apposizione del termine per assenza della causale quando, invece, tale punto era stato escluso in primo grado (in quanto era stata dichiarata la nullità del contratto solo per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste) e non impugnato in appello.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, dell’art. 36 co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, confermando la statuizione del Tribunale, erroneamente disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pur essendo il Formez pa, ente in house del Dipartimento della Funzione pubblica inserito nell’elenco ISTAT ed equiparabile ad una Amministrazione pubblica.
4. Preliminarmente, va respinta la istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, presentata da entrambe le parti, essendo in corso trattative di bonario componimento della lite, perché la suddetta ragione non costituisce valido motivo di rinvio del giudizio di legittimità.
5. Venendo allo scrutinio delle censure, rileva tuttavia il Collegio che quelle articolate con il primo motivo del presente ricorso per cassazione richiedono una valutazione, da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione della