Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging lower court's factual assessment without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay legal costs. The lower court had rejected claims for extra compensation by medical staff, ruling they failed to prove work occurred outside standard hours. The Supreme Court rejected the appeal because the appellants merely re-evaluated existing evidence rather than presenting new facts or documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IARegolamento aziendale; CCNL Comparto Sanità: Appeals challenging a lower court's factual assessment of evidence without presenting new documents or facts are inadmissible as they improperly request a new trial on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35322-2019 proposto da: VACCARO FILOMENA, ALVINO GIULIA, BRUNO DOMENICO, DELLA PIETRA MARIA CARMELA, FAIELLA LUCIA, FORTE LUISA, GALLININI SILVANA, GARGANO PASQUALE, GIORDANO SERGIO, MONTUORI ANNA, QUERCIA CARMINE, SCHIAVO MARIA ROSARIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ARRIGO VII 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BORRACCINO, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ZAMMIELLO; -ricorrenti - contro ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati FERNANDO MIRIANO, ROSA RUSSO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 724/2017;
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.35322/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - c he , c on sentenza del 24 maggio 2019 , la Corte d’ A ppello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, accoglieva l’opposizione proposta, con distinti ricorsi poi riuniti, dalla ASL di Salerno avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da Filomena Vaccaro e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con i quali questi, tutti dipendenti della ASL in servizio presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore, richiedevano alla ASL il pagamento del compenso dovuto per la prestazione svolta in regime di “libera professione intra moenia”; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che i lavoratori non avevano provato la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’erogazione del preteso compenso, avendo prodotto documentazione inidonea ad attestare chele attività libero professionali intra moenia fossero state effettivamente svolte fuori del normale orario di servizio, una volta esaurito il debito orario, e che si trattasse di ore aggiuntive per le quali non erano stati già percepiti o non potevano essere percepiti lo straordinario o altri istituti contrattuali compensativi della prestazione; - che p er la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari opposti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL di Salerno; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria .
CONSIDERATO - c he , con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 199/2004 della ASL Salerno, lettera A, commi 3 e 8 e lettera B, commi 2, 4 e 10, del Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 1863/2002 della stessa ASL, art. 2, lettera A.2.1 dell’art. 55, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Sanità dell’8.6.2000 e dell’art. 2697 c.c., lamentano a carico della Corte territoriale il travisamento della disciplina regolamentare, per avere ritenuto la pretesa subordinata alla ricorrenza di requisiti in realtà non previsti e l’incongruità dell’accertamento a riguardo compiuto ricorrendo nei fatti i requisiti individuati; - che il motivo si rivela inammissibile in quanto , da un lato, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione ad atti ( le delibere ed i regolamenti aziendali) che non possono essere qualificati tali, così da risultare sottratti alla conoscenza diretta di questa Corte ove, come nella specie, non trascritti ed allegati al ricorso; dall’altro si limitano a confutare l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, opponendovi una propria valutazione e finendo così per sollecitare, inammissibilmente appunto, un nuovo giudizio di merito; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13