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Ordinanza — n. 24446/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses four public employment claims but allows fifth regarding prescription limits on back pay for de facto employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24446/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed four of five grounds challenging a lower court's finding that a doctor's relationship with a hospital began as a subordinate employment relation in 2008. The hospital argued for a 60-day prescription limit on claims, but the court rejected this, stating that the existence of a de facto subordinate relationship prevents the employee from having an expectation of job stability that would trigger such limits. Consequently, the court allowed the fifth ground concerning the prescription of back pay credits, which runs continuously during the existence of the relationship, and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 32, l. n. 183/2010; In public employment cases, the existence of a de facto subordinate relationship precludes the application of specific prescription limits on back pay credits that rely on the employee's lack of expectation of job stability.

Parole chiave

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public employment qualification de facto subordinate relationship prescription of back pay expectation of stability remand for retrial collegamento sussidiario contratto di subappalto contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

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Art. 32, l. n. 183/2010
CONSIDERATO - che , con il primo motivo, l’Azienda ospedaliera ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione de ll’art. 32, l.
art. 2126 c.c
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
2126 c.c., prescindendo dalla nullità o meno dei contratti stipulatiex art. 7 d.lgs. n. 165/2001, nullità comunque rilevabile d’ufficio (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30297/2022
Cass. n. 18/2019
Cass. n. 28459/2018
18/2019 e Cass. n. 28459/2018); - che, di contro, il quinto motivo merita accoglimento in conformità a quanto sancito da questa Corte con le pronunce nn.
Cass. nn. 20696 e 24400 del 2022
Cass. n. 35676/2021
Cass. n. 36197/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16376-2018 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I- G.M. LANCISI - G. SALESI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCIRE' 15, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CASALE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO GNOCCHINI; -ricorrente - contro PIGLIAPOCO FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocat i NAZZARENO CIUCCIOMEI, FEDERICA PELOSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 36/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16376/2018 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC RILEVATO - c he , con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte di Appello di Ancona confermava entrambe le decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Ancona e accoglieva in parte la domanda proposta da Francesco Pigliapoco nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi e G. Salesi, riconoscendo solo dall’1.1.2008 essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato in conseguenza della nullità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo con conseguente diritto alle differenze retributive maturate; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto provata la natura subordinata del rapporto soltanto dalla predetta data dell’1.1.2008 per essere, con riferimento ai rapporti di collaborazione intercorsi tra il 2002 ed il 2008, generiche le allegazioni e le prove con riguardo in particolare all’orario di lavoro osservato, con conseguente impossibilità di ritenere lo stabile incardinamento dell’istante nell’azienda ospedaliera; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Azienda ospedaliera affida nd o l’impugnazione a cinque motiv i , cui resiste,con controricorso, il dott.

Pigliapoco; - che l’Azienda ospedaliera ricorrente ha poi presentato memoria . CONSIDERATO - che , con il primo motivo, l’Azienda ospedaliera ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione de ll’art. 32, l. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale circa l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del contratto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibile, a detta dell’Azienda ospedaliera ricorrente, anche ai contratti di prestazione d’opera e di collaborazione continuativa e coordinata, trattandosi di controversie implicanti la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e non solo con riguardo al recesso del committente, ma a tutte le pretese creditorie afferenti alla qualificazione giuridica del rapporto ove anche si tratti di contratti già scaduti all’entrata in vigore della norma invocata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, l’Azienda ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale, da un lato, il travisamento della domanda introduttiva proposta dal dott.

Pigliapoco, negando che fosse volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo alla condanna dell’Azienda ospedaliera al pagamento delle differenze retributive maturate, dall’altro, di avere pronunziato eccedendo i limiti della domanda con l’accertare, in difetto di specifico petitum, la nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 409 e 414 c.p.c., l’Azienda ospedaliera ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, non avendo verificato la sussistenza di un vincolo di controllo costante ed intenso, tale da eccedere il mero coordinamento; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione, ancora ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione subordinata del rapporto, di ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assenza di direttive aziendali, il carattere non esclusivo del rapporto, il mancato assoggettamento al potere disciplinare, il mancato riconoscimento di istituti contrattuali propri del dirigente di ruolo; - che, con il quinto motivo l’Azienda ospedaliera ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. sostenendo la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di prescrizione dei crediti azionati dal dott.

Pigliapoco, stante l’insussistenza di condizioni di soggezione ostative all’esercizio del proprio diritto a far valere la pretesa circa la natura subordinata del rapporto e, perciò, idonee ad escludere il decorso della prescrizione in corso di rapporto - ch e il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32254/2019), secondo cui “quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto di una manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, l. n. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare”; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la pronunzia della Corte territoriale è rimasta circoscritta alle tutele assicurate anche nell’impiego privatizzato dall’art. 2126 c.c., prescindendo dalla nullità o meno dei contratti stipulatiex art. 7 d.lgs. n. 165/2001, nullità comunque rilevabile d’ufficio (cfr.

Cass. S.U. n. 26242/2014);- che non diversamente è a dirsi per il terzo ed il quarto motivo atteso che la Corte territoriale, lungi dall’essere incorsa nel denunciato vizio di omesso esame di elementi di fatto decisivi individuati con riferimento ad indici sintomatici della subordinazione, in punto accertamento in fatto della subordinazione si è pronunziata in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30297/2022), secondo cui “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell’organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, che si tratti di un rapporto a termine e nemmeno che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”; - è stato, altresì, precisato che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); - che, di contro, il quinto motivo merita accoglimento in conformità a quanto sancito da questa Corte con le pronunce nn. 20696 e 24400 del 2022 (pronunciate in fattispecie analoghe a quella che qui viene in rilievo) che, in continuità con Cass. n. 35676/2021,hanno affermato che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un “metus” in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”; - si tratta di un principio coerente con quello recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36197/2023 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus; - che il quinto motivo va dunque accolto, rigettati gli altri e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,