Italian court dismisses public employee's appeal regarding career progression and coordination duties interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Ariele Monti's appeal against a lower court ruling that denied his career progression to a higher technical category. Monti argued he performed superior coordination duties, but the court held that 'coordination' requires managing an entire service unit rather than individual projects. Consequently, the court affirmed that Monti's factual role did not meet the legal threshold for the requested promotion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 CCNL Sanità 2001; Art. 19 CCNL Sanità 2004: Coordination duties for career progression must refer to the entire assigned service unit including staff, not merely individual projects or acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21209-2019 proposto da: MONTI ARIELE, domiciliato ope legisin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI; -ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MORONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2019 R.G.N. 345/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.21209/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC RILEVATO - c he , c on sentenza del 30 aprile 2019 , la Corte d’ A ppello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Forlì e rigettava la domanda proposta da Ariele Monti nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale della Romagna, avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dipendente della predetta AUSL in qualità di collaboratore professionale sanitario – Tecnico della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro inquadrato in categoria D dal maggio 2001, dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL per il comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001, per aver e svolto di fatto le relative funzioni ed il conseguente diritto al superiore inquadramento in categoria DS a decorrere dall’1.9.2003, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità di funzione e con condanna dell’Azienda Sanitaria al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate e comunque al risarcimento del danno a quelle differenze parametrato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provato lo svolgimento di attività di coordinamento di un servizio, dovendo tale termine intendersi non, come sostenuto dall’istante, quale equivalente di “unità produttiva” bensì come espressiva sul piano operativo di una peculiare funzione affidata all’ente e sul piano organizzativo ad una specifica area di competenza del medesimo, e conseguentemente insussistente il presupposto sul quale l’istante fondava il diritto alla progressione di carriera in DS; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre il Monti, affidando l’impugnazione ad otto motivi, cui resiste, con controricorso, la AUSL della Romagna; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria .CONSIDERATO - c he , con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, lett. b, del CCNL per il comparto Sanità 2004 e 10 del CCNL comparto Sanità 2001, imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda proposta, che non è volta al riconoscimento di un superiore inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori bensì a conseguire la progressione di carriera nella superiore qualifica prevista dalla disciplina collettiva invocata per quanti tra i dipendenti avessero effettivamente svolto attività di coordinamento di un servizio; - che con il secondo motivo il ricorrente formula la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo della mancata applicazione dell’invocata disciplina contrattuale, a fronte della ricorrenza del presupposto dato dall’effettivo svolgimento delle attività di coordinamento; - che con il terzo motivo il medesimo vizio di cui ai precedenti motivi è prospettato in relazione all’erronea interpretazione delle invocate norme contrattuali in relazione al significato da attribuire al termine “servizio” che qualifica il riferimento all’esercizio dell’attività di coordinamento; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione delle medesime norme contrattuali invocate nei motivi che precedono nonché dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost.
è prospettata con riferimento al capo della sentenza impugnata che, nell’escludere la rilevanza dell’esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini dell’inquadramento del lavoratore, giunge erroneamente a negare la valenza di detta circostanza ai fini economici, illegittimamente, dunque, non pronunciando a riguardo;- che, con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p. c.,il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato nuova la domanda, da ritenersi invece già avanzata in prime cure, non solo per essere contenuta quale minus in quella di riconoscimento del superiore inquadramento, ma perché ivi proposta in via autonoma; - che con il sesto motivo, ancora una volta rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19, lett. b, del CCNL per il comparto Sanità 2004 e 10 del CCNL comparto Sanità 2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere dato rilievo, come dovuto in base all’invocata disciplina contrattuale, all’effettivo espletamento dell’attività di coordinamento; - che, con il settimo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione,in quanto omessa o meramente apparente , in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per la mancata considerazione alle prove documentali e la mancata ammissione degli ulteriori mezzi istruttori offerti dal ricorrente, viceversa dotati di valenza probatoria decisiva; - che l’ error in procedendo su cui il ricorrente ha fondato la precedente censura è, con l’ottavo motivo, posto a fondamento della denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.e del principio del giusto processo per lesione del diritto di difesa; - che nel passare all’esame degli esposti motivi, occorre prendere le mosse, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, dal terzo motivo di ricorso, che censura la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza, basata sull’accoglimento da parte della Corte territoriale di un’interpretazione della disciplina contrattuale relativamente al significato del termine “servizio”, che qualifica le attività di coordinamento rilevanti agli effetti normativi ed economici oggetto della domanda del ricorrente, difforme da quella sostenuta dal ricorrente, così da determinare l’insussistenza del presupposto legittimante la pretesa azionata e contestata con il motivo in questione, con conseguente inammissibilità di tutti gli ulteriori motivi proposti; - che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, come affermato dalla Corte territoriale, che l’attività di coordinamento rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del CCNL 2000/2001 e, conseguentemente, dell’art. 19 del CCNL 2004, deve essere riferita al servizio di assegnazione del dipendente inteso nella sua interezza e non alle singole attività rientranti nella sua area di competenza( come sostiene nella fattispecie il ricorrente che discute di coordinamento con riferimento ai singoli atti elencati nel ricorso - piano gas e vapori anestetici, piano mirato benzene, piano mirato microclima, piano edilizia, piano rimozione amianto, piano MOT -) e deve includere anche il personale ad esso addetto, ivi compreso quello di pari qualifica, sempre muovendosi sul piano organizzativo, da non confondere con il coordinamento delle prestazioni rese in relazione a singoli progetti o singoli atti redatti con l’apporto di più dipendenti assegnati all’ufficio (cfr.
Cass. n. 18679/2015, Cass.n.25198/2013 e Cass. n. 10009/2010); - che in punto di fatto la Corte territoriale ha evidenziato che dagli atti emergeva che il Monti aveva organizzato campionamenti e rilievi ed era stato nominato coordinatore o responsabile di singoli progetti, non del serviziointeso nei termini sopra indicati, tanto che le lettere a sua firma erano controfirmate da terzi che si qualificavano,appunto, responsabili del servizio, circostanza , questa, dalla quale si poteva desumere che il ricorrente era sottoordinato ad altri che ne coordinavano l’attività;- che i motivi che contestano la valutazione della documentazione prodotta e delle prove offerte sono inammissibili perché sollecitano un riesame del merito della causa, non consentito nel giudizio di legittimità; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a