Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after 40-day period without requesting decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the INPS judgment extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, represented by counsel, did not formally ask for the ruling after the court communicated the proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso 1154-2024, proposto da BENVEGNÙ FLAVIO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIORGIO TEDESCO, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 348 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28 giugno 2023 (RG 676/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Roma