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Decreto — n. 24337/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24337/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24337/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 3172-2024, proposto da BENCIVENGA FILOMENA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DARIO DE LANDRO, domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA e PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 14 dicembre 2023 (4992-2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 24337/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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durata del diritto alla prestazione d'assicurazione durata della rendita di invalidità durata ragionevole del procedimento estinzione delle prestazioni assicurative condizione del diritto alla prestazione assicurativa prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente prodotta con il ricorso per cassazione;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 3172-2024, proposto da BENCIVENGA FILOMENA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DARIO DE LANDRO, domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA e PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 14 dicembre 2023 (4992-2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente prodotta con il ricorso per cassazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma,