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Decreto — n. 24320/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24320/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 2945-2024, proposto da BATTAGLIA MARIO e BATTAGLIA ROSSANA, quali eredi di ORESTE SALVATORE BATTAGLIA, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ROSA IPPOLITO, domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA e PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1379 del 2023 del Tribunale di Cosenza, depositata il 18 settembre 2023 (6643-2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24320/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1379 del 2023 del Tribunale di Cosenza, depositata il 18 settembre 2023 (6643-2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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prestazioni per superstiti prestazione di vecchiaia estinzione della rendita d'invalidità diritto alle prestazioni mantenimento della previdenza rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 2945-2024, proposto da BATTAGLIA MARIO e BATTAGLIA ROSSANA, quali eredi di ORESTE SALVATORE BATTAGLIA, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ROSA IPPOLITO, domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA e PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1379 del 2023 del Tribunale di Cosenza, depositata il 18 settembre 2023 (6643-2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico dei ricorrenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti a rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Rom