Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to early retirement for 80%+ disabled. Verdict: allowed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied a deferral for an early retirement pension. The INPS argued the deferral rule should apply to invalids with over 80% disability, while the lower court had excluded them. The court ruled the statutory text broadly covers all early retirement cases, including those for severely disabled individuals, thus overturning the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The deferral of pension commencement applies to all early retirement cases, including those for invalids with over 80% disability, as the legislative intent extends the rule beyond specific age thresholds to all subjects accessing early retirement under specific regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3239-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MANICA RAFFAELE; -intimato - avverso la sentenza n. 1240/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/08/2018 R.G.N. 490/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. Oggetto Pensione vecchiaia anticipata, differimento R.G.N.3239/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.8.2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Raffaele Manica la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Raffaele Manica è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, più di recente, 30971 del 2022 e 5079 del 2023); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giud