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Ordinanza — n. 24284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal as inadmissible, ruling the lower court correctly applied constitutional principles on teacher mobility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to insert teachers on a merit-based list rather than a queue. The Ministry argued that subsequent regulations invalidated the right to multiple provincial lists, but the court found this irrelevant to the specific transfer request. The decision rests on the established principle that the constitutional ruling preserved the right to inter-provincial mobility via a meritocratic insertion method.

Regesto Legislator

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D.M. n. 42/2009; D.M. n. 44/2011: The court established that the constitutional declaration of unconstitutionality regarding teacher mobility preserves the right to inter-provincial transfer, validating the meritocratic 'ladder' insertion method while rendering subsequent regulations inapplicable to prior transfer requests.

Parole chiave

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teacher mobility rights provincial list insertion constitutional unconstitutionality meritocratic criteria inadmissible appeal administrative regulations inter-provincial transfer trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.M. n. 42 dell'8.4.2009
D.M. n. 44/2011
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 44/2011, della sentenza della Corte costituzionale n.
art. 1, comma 4 ter, d.l. n. 134/2009
41/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter, d.l.
art. 2697 c.c.
41/2011, dell’art. 2697 c.c.
art. 100 c.p.c.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 2697 c.c
41/2011, dell’art. 2697 c.c.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17800/2021
Cass. S.U. n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2502-2019 proposto da: MINISTERO ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro FLORIO ANNA, D'ISANTO MARIAGRAZIA, MENNELLA COLOMBA, TEDESCHI EMANUELA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentate e difese dagli avvocati MICHELE SPERANZA, WALTER MICELI, NICOLA ZAMPIERI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4118/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2568/2014;

Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.2502/2019 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell’11 luglio 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da Anna Florio, Mariagrazia D’Isanto, Colomba Mennella e Emanuela Tedeschi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti ad essere inserite, con il punteggio effettivo, a pettine e non in coda per il biennio 2009/2011 nella graduatoria permanent e AT; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi estendere al D.M. n. 42 dell’8.4.2009 il rilievo in base al quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter, d.l. n. 134/2009, rilievo per il quale l’inserimento “in coda” nelle graduatorie ad esaurimento delle province diverse da quella di appartenenza è da considerarsi in contrasto con la regola ordinamentale prescelta dal legislatore data dall’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, pervenendo così a riconoscere a riguardo un diritto soggettivo pieno e perfetto del docente interessato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti; - che le controricorrenti hanno poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 44/2011, della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova, imputa alla Corte territoriale il travisamento dell’intero quadro normativo, non avendo tenuto conto, in particolare, dell’averela declaratoria di incostituzionalità travolto l’intero meccanismo dell’inserimento in coda,ivi inclusa la disposizione che consentiva l’iscrizione in più graduatorie provinciali, in effetti non più ammessa dal successivo D.M. n. 44/2011, con conseguente inconfigurabilità del diritto delle istanti all’inserimento in più graduatorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto dell’eccepita carenza di interesse all’azione conseguente al mutato quadro normativo, impeditivo dell’iscrizione in più graduatorie provinciali; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili per le medesime ragioni illustrate in precedenti decisioni rese in cause a questa del tutto sovrapponibili (cfr.

Cass. n.17800/2021 e le ulteriori sentenze ivi citate) incentrate sul rilievo per cui le censure sollevate non colgono la ratio decidendi, rilevando qui, non il diritto a rimanere inclusi nelle graduatorie di più province, ma esclusivamente le modalità di inserimento nell’unica graduatoria rispetto alla quale il trasferimento era stato domandato e ciò per effetto di quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale circa la conservazione, all’esito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione in base al criterio meritocratico (ovvero in base all’effettivo punteggio e così secondo il criterio “a pettine”) e conseguendone la non pertinenza del richiamo al D.M. n.44/2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011/2013, per discutersi qui del trasferimento domandato nel biennio precedente; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari; - n on occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi,oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Walte