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Ordinanza — n. 24271/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows public employee meal ticket claim for night shifts exceeding six hours of work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24271/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a public employee's claim for meal vouchers during night shifts. The lower court had rejected the claim because the collective agreement only explicitly granted the benefit starting in 2009, but the Supreme Court found this interpretation erroneous. The court ruled that the right to the meal ticket is conditional on the employee working more than six hours and taking a mandatory unpaid break, a right the employee had for all shifts exceeding this limit.

Regesto Legislator

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Art. 29 CCNL comparto Sanità 20.9.2001; In public employment, the meal ticket benefit is conditional upon the employee working more than six hours and taking a mandatory unpaid lunch break, regardless of the specific shift type.

Parole chiave

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public employment benefits meal ticket entitlement night shift regulations six hour work limit unpaid lunch break collective agreement interpretation hospital staff rights controversia di sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 31 d.P.R. n. 348/1983
Art. 33 d.P.R. n. 270/1987
Art. 1362 c.c.
Art. 29 CCNL comparto Sanità 20.9.2001
Art. 8 d.lgs. n. 66/2003

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22478 dell'8.8.2024
Cass. n. 32113 del 19.10.2022
22478 dell’8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass.
Cass. n. 5547 dell'1.3.2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27468-2022 proposto da: SASSO PIETRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GALLUCCIO; -ricorrente - contro A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO ALOIS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2059/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2022 R.G.N. 1189/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27468/2022 Cron. Rep. Ud.05/07/2024 CC - c he , con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da Pietro Sasso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente turnista con mansioni di infermiere professionale ed inquadramento in categoria D, all’erogazione del ticket mensa percepito per il turno mattutino e pomeridiano ma non per il turno notturno per il periodo dal 2001 sino a tutto il 2008 e la condanna dell’Azienda Ospedaliera datrice al pagamento al predetto titolo di euro 1445,50; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il diritto al ticket mensa previsto dalla contrattazione collettiva nazionale in relazione alla particolare articolazione dell’orario in essere presso ciascuna struttura sanitaria, legittimandosi così la sua regolamentazione in sede decentrata, nella specie definita in termini tali per cui il beneficio qui rivendicato risultava escluso per il periodo 2001/2008, per essere stato espressamente riconosciuto il carattere innovativo della previsione che riconosceva il ticket mensa anche al personale impiegato nel turno notturno a far data dall’1.1.2009; - che per la cassazione di tale decisione ricorre Pietro Sasso , affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL di Caserta;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, d.P.R. n. 348/1983, 33 d.P.R. n. 270/1987, 1362 c.c., 29, CCNL comparto Sanità 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999) dei verbali delle riunioni sindacali del 13.12.1996 e del 16.12.2008 nonché sulla particolare articolazione dell’orario di lavoro, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale, da doversi leggere nel senso del correlarsi del diritto al ticket mensa alla quantità complessiva di prestazione oraria resa e così al diritto ad un intervallo non lavorato una volta superato il limite delle sei ore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 66/2003; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell’8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro; - che i l ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, sancendo il diritto di parte ricorrente alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente al turno notturno, come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore con conseguente condanna della ASL di Caserta al pagamento in favore della stessa della somma di euro 1445,50 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e disponendo in ordine alle spese di lite come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accerta il diritto di parte ricorrente alla fruizione del ticket mensa per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo considerato e condanna la ASL di Caserta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1445,50 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensa le spese dei gradi di merito e per il presente giudizio di legittimità condanna la ASL di Caserta al pagamento di euro 200,00 per esborsi ed euro 700,00per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Paolo Galluccio dichiaratosi antistatario.