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Ordinanza — n. 24256/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows correction of Supreme Court order to add lawyer fee deductions for the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24256/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a 2020 Supreme Court order regarding the deduction of legal fees. The appellant argued that the original order failed to specify the deduction of costs for their appointed lawyers, a mistake the court deemed mere inattention. Consequently, the court ordered the correction to explicitly state that the costs must be deducted in favor of the appellant's procurators.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A failure to mention the deduction of costs for appointed lawyers constitutes a material error correctable under the remedy of correction, provided it stems from mere inattention rather than substantive error.

Parole chiave

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material error correction legal fee deduction appointed lawyers costs Supreme Court order procedural amendment condono delle spese procedurali correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.un.n. 9438 del 2002
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.un.n. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 1020 del 2009
Cass. n. 21213 del 2013
1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27047-2022 proposto da: REAL PROTECTION AGENCY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LISERRE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE DI GENESIO PAGLIUCA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -resistente con mandato - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.27047/2022 Cron.

Rep. Ud.13/06/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 10480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 24908/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Parte ricorrente richiede la correzione di errore materiale della ordinanza n. 10480 del 2020, non essendo ivi indicata la distrazione delle spese in favore della gli avvocati anticipatari. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore de i difensori antistatari della parte ricorrente costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale. Il ricorso va conseguentemente accolto nei termini cheseguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.un.n. 9438 del 2002; Cass. n. 1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Si dispone la correzione dell’ordinanza in premessa di modo che risulti, dopo la condanna alle spese, che le spese devono essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente. Così deciso og