Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24249/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling the daily pensionable income cap remains valid for the 'quota B' of entertainment workers' pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24249/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the INPS appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding the pension recalculation of a former entertainment worker. While the lower court had abolished the daily income cap for the 'quota B' pension component, the Supreme Court found the appeal well-founded by citing recent precedents. Consequently, the Court quashed the lower judgment and remanded the case for a new calculation respecting the statutory cap.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, co. 7 d.P.R. n. 1420/71; Art. 4, co. 8 d.lgs. n. 182/97: The daily pensionable income cap established for entertainment workers remains applicable to the 'quota B' of their pension, as it has not been abrogated and constitutes an essential element of the regulatory system.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension recalculation entertainment workers quota B pension daily income cap tacit abrogation res judicata INPS pension fund ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, co. 7 d.P.R. n. 1420/71
Riteneva la Corte, nei limiti di rilievo in questa sede, che relativamente alla “quota B”, non fossepiù applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R.
Art. 4, co. 8 d.lgs. n. 182/97
Art. 13, lett. a d.lgs. n. 503/92
Art. 13, lett. b d.lgs. n. 503/92

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 36056/22
Cass. 38018/22
Cass. 870/23
Cass. 1775/23
Cass. sez. lav. 3 ottobre 2022, n. 28565
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17709-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro PAMBIERI GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4372/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2022 R.G.N. 3795/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Enpals pensione R.G.N.17709/2022 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC Ritenuto che: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.4372/21, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di Pambieri Giuseppe Maria svolta contro l’Inps quale successore di Enpals, e avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, compresi i supplementi, sia per quanto concerneva la “quota A”, sia quanto alla “quota B”. Riteneva la Corte, nei limiti di rilievo in questa sede, che relativamente alla “quota B”, non fossepiù applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, stante il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n.182/97.

Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Pambieri Giuseppe Maria resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione.

Il motivo è fondato. In via preliminare è da respingere l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso svolta in controricorso, sul presupposto che sarebbe passata in giudicato l’affermazione della sentenza secondo cui non si applicherebbero i limiti massimi alla retribuzione pensionabile di cui all’art.12, co.2 d. lgs. n.503/92. In realtà, il motivo di ricorso contesta, in radice , le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la “quota B”.

Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). Ciò posto, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo lanormativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.

Tale limite –si è spiegato – non è stato abrog ato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.

Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio