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Ordinanza — n. 24245/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against generic penalty order, mandating specific liquidation of back pay differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24245/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's generic penalty order for unpaid salary differences, ruling it violated the principle of specific condemnation. The appellant argued for full payment of retributive gaps since transferring to a new public agency, while the lower court had only ordered payment without calculating the exact amount. The court held that when a plaintiff requests a specific sum, the judge must decide on the quantum rather than deferring the calculation to a separate trial.

Regesto Legislator

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Art. 2948 c.c.; Art. 336 c.p.c.: When a plaintiff requests a specific condemnation for a determinable sum, the judge cannot defer the liquidation to a separate proceeding but must decide on the exact amount due.

Parole chiave

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condanna specifica condanna generica liquidazione separata differenze retributive passaggio nei ruoli prescrizione quinquennale contributo unificato indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 c.c.
14 e 15 in cui il ricorrente si duole dell’applicazione della prescrizione quinquennale; - che il ricorrente neppure precisa le ragioni per le quali dovrebbe operare la prescrizione decennale, vertendosi in tema di differenze retributive e di applicazione dell’art. 2948 c.c. (irrilevante essendo il richiamo a Cass.
Art. 336, co. 1, cod. proc. civ.
che, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa;- che la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi dell'art. 336, co.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio; - che l'accoglimento del ricorso comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
art. 112 c.p
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
destinato ad esplicare effetti anche per il futuro a motivo della continuità del rapporto, la violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 garantire questo la continuità del rapporto con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore ceduto dei diritti che ne derivano, la violazione dell’art.
art. 115 c.p
165/2001 garantire questo la continuità del rapporto con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore ceduto dei diritti che ne derivano, la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2948 c.c
14 e 15 in cui il ricorrente si duole dell’applicazione della prescrizione quinquennale; - che il ricorrente neppure precisa le ragioni per le quali dovrebbe operare la prescrizione decennale, vertendosi in tema di differenze retributive e di applicazione dell’art. 2948 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4051/2011
condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (Cass. n. 4051/2011;
Cass. n. 11460/2007
Cass. n. 8289/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 32730-2019 proposto da: COSTANZA GAGLIO CALOGERO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO ALLETTO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -resistente con mandato - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 32 730 /20 19 CC06/06/2024 avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 1064/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 24 giugno 2019, la Corte d’Appello di Palermo, ha parzialmente accolto l'impugnazione di Calogero Costanza Caglio, già dipendente dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) dal 24/11/1989 al 31/1/2008, transitato nei ruoli dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque (A.R.R.A.), avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, volta ad ottenere il pagamento delle differenze tra RIA e APE maturate a far tempo dalla data del passaggio, ossia dal mese di Febbraio 2008; - che la Corte territoriale ha osservato che l'anzianità professionale edile, voce retributiva di fonte negoziale equiparabile agli scatti di anzianità, doveva essere valutata al momento del passaggio ai fini della conservazione della retribuzione in godimento e, quindi, della posizione economica da attribuire al dipendente; - che quest'ultimo, peraltro, non poteva pretendere che l'APE fosse conservata e corrisposta anche successivamente al passaggio, atteso che il nuovo datore di lavoro applicava un diverso contratto collettivo che prevedeva la rilevanza dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della RIA; - che ha, quindi, così statuito:

«dichiara che l'appellante aveva diritto all'atto del passaggio nei ruoli dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque al computo nel trattamento economico fondamentale riconosciutogli, dell'anzianità professionale edile, maturata alle dipendenze dell'E.S.A. ai fini dell'attribuzione della posizione economica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della Delibera del Presidente dell'A.R.R.A. n. 15/P del 4.12.2007. Condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al pagamento delle conseguenti differenze dal mese di agosto 2009, oltre interessi legali»; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, fermo il principio per cui la garanzia di mantenimento, nel passaggio, dei diritti già entrati nel patrimonio del dipendente, stante la diversa disciplina contrattuale applicabile presso il nuovo datore, non può operare anche per il futuro nel senso di imporre il pagamento di un emolumento (APE) non previsto dal CCNL applicabile, dovendo, successivamente al passaggio trovare applicazione i diversi istituti compensativi dell’anzianità secondo il nuovo regime (RIA), non essersi tenuto conto dell’APE ai fini della determinazione della posizione economica da attribuire nel passaggio e di dover riconoscere entro questi limiti e nell’arco temporale del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso non coperto dall’eccepita prescrizione, gli effetti di tale mancato computo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre Calogero Costanza Caglio, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il solo Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si è costituito ai fini della difesa nell’eventuale udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda formulata concernente le differenze retributive tra l’APE in precedenza percepita e la RIA successivamente riconosciuta, domanda che investiva anche il quantum debeatur, così da non tenere conto di quanto eccepito circa la mancata corresponsione dell’APE, la violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alla pregressa decisione del Tribunale di Agrigento stante il riconoscimento ivi sancito della spettanza dell’APE nei confronti del ricorrente per il periodo 1998/2007 allorché operava alle dipendenze dell’E.S.A. destinato ad esplicare effetti anche per il futuro a motivo della continuità del rapporto, la violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 garantire questo la continuità del rapporto con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore ceduto dei diritti che ne derivano, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non trovare riscontro in atti la quantificazione dell’APE operata dalla Corte medesima - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 416, comma 2, c.p.c., 2948 c.c. e 112 c.p.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia circa l’operatività dell’eccezione di prescrizione in quanto proveniente da soggetto (l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità) non più parte del giudizio e comunque preclusa all’altro convenuto (l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) costituitosi in giudizio tardivamente; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., dedotta in via subordinata, è denunciata in relazione all’erroneità del criterio (la reciproca soccombenza non giustificata dall’illegittimo accoglimento dell’eccezione di prescrizione) in base al quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese di lite; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento nei termini che seguono (si veda, in vicenda analoga, Cass.n.18791/2022); - che la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere la misura della retribuzione quale maturata presso il datore di lavoro di provenienza, in considerazione anche dell'emolumento (APE) presso di esso previsto e spettante al lavoratore, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in altro giudizio; - che la Corte territoriale ha altresì chiarito che, con il passaggio al nuovo datore, di quanto percepito, ivi compresa l'APE, presso il precedente datore, si sarebbe dovuto tenere conto nell'attribuzione della posizione economica fondamentale presso il nuovo datore; - che una volta eseguita tale operazione, gli eventuali incrementi di retribuzione presso il nuovo datore in ragione dell'anzianità avrebbero dovuto quindi essere riconosciuti, nel corso del tempo a venire, sulla base degli istituti vigenti presso il medesimo (in particolare, la RIA);- che tale assetto decisorio, in sé non efficacemente contrastato dai motivi di ricorso, resta confermato; - che il primo motivo di ricorso coglie tuttavia nel segno, ad avviso del Collegio, nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una condanna generica alle differenze retributive; - che è infatti indubbio, e lo si evince dal fatto che nelle proprie domande il ricorrente aveva quantificato importi da lui pretesi, che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica; - che vale allora il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all’ “an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (Cass. n. 4051/2011;

Cass.n. 11460/2007); - che la Corte territoriale, formulando una condanna generica, ha dunque violato tale principio e ciò comporta la cassazione della sentenza; - che nel giudizio di rinvio, fermo l'assetto delle situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto della sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato, dovrà essere invece rivisitata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l'ammontare delle retribuzioni dovute presso A.R.R.A., confrontandole con quanto corrisposto ed emettendo pronuncia di condanna specifica, se in concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano; - che è inammissibile il secondo motivo riguardante la prescrizione; - che le violazioni indicate come errores in procedendo alla lettera B) di pag. 3 del ricorso non sono poi sviluppate alle pagg. 14 e 15 in cui il ricorrente si duole dell’applicazione della prescrizione quinquennale; - che il ricorrente neppure precisa le ragioni per le quali dovrebbe operare la prescrizione decennale, vertendosi in tema di differenze retributive e di applicazione dell’art. 2948 c.c. (irrilevante essendo il richiamo a Cass. n. 8289/2015 che ha cassato la sentenza lì impugnata per omessa motivazione in punto di prescrizione); - che, peraltro, qui non si discute nella mancata corresponsione dell’APE ma del calcolo di tutti gli elementi della retribuzione, quindi, anche della anzianità professionale edile, prevista dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, ai fini del trattamento economico da riconoscere all’atto del passaggio nei ruoli della A.R.R.A. che, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa;- che la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi dell'art. 336, co. 1, cod. proc. civ. e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio; - che l'accoglimento del ricorso comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motiva