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Ordinanza — n. 24195/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that missing tax forms do not automatically prove tax evasion intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24195/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal against an INPS decision regarding social security contributions for the year 2009. While the court rejected the argument that the appeal was time-barred due to a clerical error in the start date, it found the lower court's finding of fraudulent intent based solely on the missing tax form to be an error of law. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new evaluation of the prescription period and the existence of fraudulent intent.

Regesto Legislator

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ; Art. 120 D.P.C.M. 10/06/2009: The mere failure to complete a specific tax form does not automatically constitute the fraudulent concealment of a contributory debt required to suspend the prescription period; such intent must be proven by specific factual circumstances.

Parole chiave

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prescription period suspension fraudulent concealment intent tax form omission social security contributions remand for retrial lacuna contributiva deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ.
La condotta di violazione dell’obbligo dichiarativo integrava un occultamento del debito e, pertanto, ricorreva un’ipotesi di sospensione del decorso del termine di prescrizione, riconducibile all’art. 2941 nr.
D.P.C.M. 10 giugno 2009

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 10273 del 2021
quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di contributi relativi al 2009, trova applicazione il DPCM del 10 giugno 2009, che ha differito il pagamento degli stessi al 6 luglio 2010( Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi).
Cass. nr. 32682 del 2022
24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.
Cass. nr. 7254 del 2021
Cass. nr. 37529 del 2021
7254 del 20 21, Cass. nr. 37529 del 2021.
Cass. nr. 4898 del 2022
Tra le numerose successive: Cass. nr. 4898 del 2022, Cass.nr.
Cass. nr. 5578 del 2022
Cass. nr. 34583 del 2022
Cass. nr. 6677 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9938-2022 proposto da: IANNIELLO FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO TARTAGLIONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 4195/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 751/2020; Oggetto Gestione separata Avvocati Prescrizione Dies a quo Compilazione quadro RR R.G.N.9938/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE RILEVATO CHE:

1. c on la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda delricorrente avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione separata, per i redditi prodotti nell'anno 2009, in qualità di avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);

2. r ichiamati i principi della Corte di legittimità , i giudici di merito hanno osservato come, nella specie, l’obbligo contributivo non potesse escludersi solo perché, in relazione all'anno di riferimento, il reddito imponibile fosse inferiore ad euro 5000,00. Per la Corte di merito, la circostanza che il reddito in ogget t o fosse l’unico dichiarato - in uno alla iscrizione all’albo e alla apertura della partita IVA-induceva a ritenere abituale l'esercizio della professione legalee, quindi, integrato il requisito normativo;

3. il credito contributivo, inoltre, non era prescritto perché il professionista aveva omesso di compilare unquadro della dichiarazione dei redditi. La condotta di violazione dell’obbligo dichiarativo integrava un occultamento del debito e, pertanto, ricorreva un’ipotesi di sospensione del decorso del termine di prescrizione, riconducibile all’art. 2941 nr. 8, cod.civ. sino all’esito delle verifiche effettuate dall’INPS;

4. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi ; l'INPS ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:

6. con il primo motivo , è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione «dei CC. 25 e 26 L. 335/95»( recte : dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995) e dell’art. 18 della legge nr. 111 del 2011e dell’art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004. È denunciata l’erronea interpretazione della disciplina privatistica degli iscritti agli ordini professionali. I n particolare, si assume l’erroneità della decisione che ha ritenuto sussistente l’obbligo di contribuzione in presenza di un reddito inferiore ad euro 5000,00, con un accertamento della «abitualità» della professione fondato esclusivamente sul dato della iscrizione all’Albo;

7. il primo motivo, come argomentato, è infondato;

8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);8. a chiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzionedi un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»(in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del2022 , in motivazione, p. 17);

9. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.); 10.diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, procedendo all’accertamento di abitualità dello svolgimento della professione con valutazioni di elementi fattuali non ritualmente censurati in questa sede.La Corte del merito ha valorizzato, in uno alla iscrizione all’Albo professionale e alla apertura della partita IVA, il fatto che il reddito professionale fosse l’unico ad essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Da tali elementi , unitariamente valutati, ha tratto il convincimento di non occasionalità dello svolgimento della professione che, a ll’evidenza, integra un tipico giudizio di merito, sottratto al sindacato di questa Corte, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., qui non illustrati;

11. con il secondo motivo, invece, è dedotta la violazione della disciplina prescrittiva. Da un lato, si deduce che trattandosi di redditi del 2009, il termine ultimo di pagamento era il 16 giugno 2010, avendo il professionista aderito al regime fiscale dei minimi e che, quindi, la richiesta di pagamento del 9 luglio 2015 sarebbe stata tardiva. Dall’altro, è contesta to l’accertamento del dolo sulla base esclusivamente della mancata compilazione del riquadro RR;

12. il secondo motivo è fondato nei termini che seguono;

13. quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di contributi relativi al 2009, trova applicazione il DPCM del 10 giugno 2009, che ha differito il pagamento degli stessi al 6 luglio 2010( Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi). Rispetto a tale data-e non al 6 luglio 2011 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata forse per mero refuso - i giudici territoriali avrebbero dovutoverificare – e dovranno verificare in sede di rinvio- la tempestività della richiesta dell’INPS che il ricorrente deduce essere intervenuta il 9 luglio 2015;

14. atale riguardo, è solo il caso di ricordare , in ragione degli argomenti difensivi del ricorrente, a proposito della «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.),che di quest’ultimo beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11; Cass. nr. 25791del 2023 , punto 15. ); 15.quanto, invece, al profilo che riguarda la sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ, in ragione della mancata compilazione della dichiarazione dei redditi, questa Corte ha chiarito che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del «quadro RR» della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo(Cass. nr. 7254 del 20 21, Cass. nr. 37529 del 2021.

Tra le numerose successive: Cass. nr. 4898 del 2022, Cass.nr. 5578 del 20 22, Cass. nr. 34583 del 20 22). La condotta dolo sa (di occultamento del debito, appunto) richiede un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (così anche Cass.nr. 6677 del 20 19 , in motiv. ) . Tale accertamento è del tutto mancato nel caso di specie, perché la Corte di appello, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione , nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione d nella sostanza, incorrendo in quell’automatismo che è , invece,da respingere; 16.conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata perché sia nuovamente valutato il profilo del la prescrizione alla stregua dei principi esposti.

La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in rela