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Ordinanza — n. 24192/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling that low income alone does not prove occasional work for mandatory pension contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24192/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Brescia Court of Appeal, quashing the lower court's decision. The lower court had ruled that an attorney earning under €5,000 in 2011 was not obligated to join the separate management scheme because his income indicated occasional rather than habitual work. The Supreme Court reversed this, holding that low income is merely an indicator and cannot automatically exclude habitual activity without further evidence of non-continuity.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/1995; Art. 44 del D.L. n. 269/2003: The production of income exceeding the €5,000 threshold establishes habitual activity for mandatory contributions, while income below this limit is merely an indicium that must be weighed with other evidence to exclude habitual character.

Parole chiave

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Gestione separata contribuzione obbligatoria reddito inferiore 5000 euro abitualità attività lavoratore autonomo occasionale esenzione dal pagamento dei contributi copertura della fisioterapia prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/1995
335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, delD.L.
Art. 44 del D.L. n. 269/2003
269 del 2003, art. 44, comma 2, conv.
Art. 18 del D.L. n. 98/2011
98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv.
Art. 53 del D.P.R. n. 917/1986
917 del 1986, art. 53,mod.
Art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003
276 del 2003, art. 61, anche con riferimento all'art.
art. 2697 cod.civ
61, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ.
art. 115 cod.proc.civ
e all’art. 115 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 4419 del 2021
Cass. nr. 12419 del 2021
Cass. nr. 12358 del 2021
Cass. nr. 11535 del 2024
44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»( in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass.
Cass. nr. 29272 del 2022
Cass. nr. 4152 del 2023
Cass. nn. 5550 del 2023
anche in motiv.Cass. nn. 5550 del 2023, 19687, 18834 e 14792 del 2022, 11003 del 2021,tutte res e in fattispecie analog he alla presente), ha escluso l'obbligo contributivo solo in ragione della produzione, da parte dell'avvocato, nell'anno dedotto in lite,di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 ;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7274-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro POLVERINA SIMONE; -intimato - avverso la sentenza n. 205/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 151/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Iscrizione gestione separata Avvocati Reddito inferiore a 5000,00 euro Accertamento abitualità R.G.N.7274/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RILEVATO CHE:

1. l a Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall'odierno intimato la somma pretesa dall'Istituto a titolo di contribuzione per la Gestione separata di cui alla legge nr . 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività svolta nell'anno 2011 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);

2. p er quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie concreta per aver il professionista , parte appellata, prodotto, nell'anno 2011 , un reddito ai fini Irpef inferiore al limite suddetto, che portava a qualificarlo come lavoratore autonom o occasionale, non obbligat o , perciò, all'iscrizione alla gestioneseparata;

3. avv erso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 5.con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dellalegge n r . 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, delD.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. nr. 111 del 2011, del D.P.R. n r . 917 del 1986, art. 53,mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 e delD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ. e all’art. 115 cod.proc.civ. , per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti allaL. nr. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dalD.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., l'attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione;

6. il ricorso è fondato nei termini che seguono.

7. q uesta Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);

8. achiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»( in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del2022 , in motivazione, p. 17);

9. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);

10. tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare - a monte - se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv.Cass. nn. 5550 del 2023, 19687, 18834 e 14792 del 2022, 11003 del 2021,tutte res e in fattispecie analog he alla presente), ha escluso l'obbligo contributivo solo in ragione della produzione, da parte dell'avvocato, nell'anno dedotto in lite,di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 ;

11. la sentenza impugnata va, dunque,cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame sulla base dei principi esposti, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di