Court dismisses INPS appeal against lawyer's contribution debt, ruling prescription starts at payment due date, not tax filing, and dolo requires factual proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the INPS, quashing the lower court's decision regarding contribution debts from 2011. The appellate court had incorrectly fixed the prescription start date at the tax filing presentation and presumed intentional concealment solely from the missing tax form. The Court ruled that prescription begins when payment is legally due and that intentional concealment requires specific factual findings beyond the mere omission of a tax box.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 cod. proc. civ.; Art. 2941 nr. 8 cod. civ.: The prescription period for social security contributions begins when payment is legally due, not at tax filing, and intentional concealment requires specific factual proof beyond mere omission.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13318-2022 proposto da: ANDREONI ENRICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDMONDO ANDREONI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 274/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 496/2019; Oggetto Gestione separata Avvocati R.G.N.13318/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda del ricorrente avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione separata, per i redditi prodotti nell'anno 2011 , in qualità di avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo di dec orrenza della prescrizione dei contributi dovuti per i redditi del 2011 dovesse fissarsi al momento della presentazione de lla dichiarazione dei redditi dell’anno 2012 (nello specifico, il 26 settembre 2012); pertanto, il termine quinquennaleera stato utilmente interrotto con l’avviso bonario del 23 agosto 2017;
3. c onsapevole, però, de l diverso indirizz o della Corte di legittimità, i giudici territoriali hanno anche osservato che la condotta del professionista che non comunica i redditi all’INPS integra un’ipotesi di evasione e, richiamando Cass.nr. 6677 del 2019, hanno ritenuto, altresì, che l’omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi configura doloso occultamento del debito contributivo , riconducibile all’art. 2941 nr. 8 cod.civ., con sospensione, in ogni caso, del termine dell’eccepita prescrizione estintiva;4. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi; l'INPS ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
6. c on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.proc.civ., dellalegge n r . 335 del 1995, art. 3,commi 9 e 10, del R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 55, delD.P.R. nr. 435 del 2001, art. 17 nonché del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18,per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi;
7. c on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ.e dell’art . 2941 n r . 8 cod. civ. , per avere la Corte di appello ritenuto il dolo di parte ricorrente derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi;
8. i due motivi possono essere trattati unitamente data la loro intima connessione e sono fondati;
9. c ome sinteticamente riportato nello storico di lite, a fondamento della statuizione di non prescrizione del credito contributivo, la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi. Con un primo argomento, la Corte di merito ha ritenuto che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dovesse fissarsi al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi; in forza di un secondo argomento, ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integr asse un occultamento doloso del debito e che , quindi, ricorresse comunque una causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione; 10.il primo motivo di ricorso investe efficacemente la prima argomentazione.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.nr. 27950 del 20 18 ; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 13049 del 20 20 ; Cass. nr. 7254 del 20 21) che merita quiconferma, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Nello specifico, in applicazione del differimento del termine di pagamento dei contributi per l’anno 2011, attuato dal D.P.C.M. del 6 giugno 2012, il dies a quova fissato al 9 luglio 2012(v., tra le altre, Cass. nr. 7860 del 2023, in motiv., punti 14 e ss.); 11.l’ulteriore motivo di ricorso, del pari fondato, censura invece il secondo argomento; 12.questa Corte (Cass. nr. 7254 del 20 21 ;
Cass. nr. 37529del 2021; Cass. nr. 4898 del 20 22 ; Cass. nr. 5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del 20 22 ) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così, peraltro, anche Cass. nr. 6677 del 20 19 ). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d'Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per la sussistenza di una condotta di occultamento in relazione all'unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps, così, nella sostanza, incorrendo in quell’automatismo che è, invece, da respingere ( v.
Cass. nn 21275, 25639, 25654, 25746 del 2023, in fattispecie sovrapponibili alla presente); 13.conclusivamente la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona,in diversa composizione, per i conseguenti nuovi accertamenti in tema di prescrizione. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anc