Italian Court of Cassation allows civil appeal against INPS, correcting litigation cost calculation errors under D.M. 55/2014.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the civil appeal filed by Mirabello Rosaria against the INPS, overturning the appellate court's decision on litigation costs. The appellant argued that the first-instance costs were incorrectly calculated based on the wrong fee schedule bracket and omitted the investigative phase. The court agreed, finding the appellate court erred in applying the lower fee tier and excluding necessary investigative expenses, thus remanding the cost allocation to the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.M. nr. 55 del 2014; art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: The court must correct lower court decisions where litigation costs are miscalculated by applying the wrong fee bracket or omitting necessary investigative phases under the 2014 decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15331-2022 proposto da: MIRABELLO ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MATTEUCCI; -ricorrente - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2285/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 148/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Liquidazione spese R.G.N.15331/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RILEVATO CHE:
1. l a Corte di appello di Bari , pronunciando sull’appello dell’INPS, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato che non era non dovuto, da parte della odierna ricorrente, l’importo di euro 1.902,91 , a titolo di contributi alla Gestione separata. Ha, invece, riformato la pronuncia del Tribunale in relazione alla statuizione sulle spese di lite , liquidandole, nella minor misura, di euro 500,00;
2. per la cassazione della decisione, nella parte relativa alla decisione sulle speserelative al giudizio di primo grado, la parte in epigrafe ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; l'INPS ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;
3. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 4.
5. con l'unico motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione delD.M. nr. 55 del 2014. Parte ricorrente assume l’erroneità della pronuncia in punto di rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. A ssume che , a vuto riguardo al valore della causa, di euro 1.902,91, l’importo liquidato dal Tribunale, considerato lo scaglione da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00, era corrispondente ai parametri fissati dalla tabella,in particolare a quello medio, e che doveva liquidarsi anche la fase istruttoria, in ragione dell’attività di produzione documentale posta a fondamento e a prova della domanda formulata in primo grado. Nella sostanza, deduce che la Corte di appello ha erroneamente accolto il motivo di appello dell’INPS;
5. il motivo è fondato ;
6. l a Corte di appello , p ur affermando – correttamente - che il valore della causa è pari all’importo dei contributi controversi (euro 1 . 902,91) ha erra to , ai fini del controllo delle spese liquidate dal Tribunale, nell’individuare lo scaglione di riferimento, indicandoloin quello fino a ad euro 1.100,00;
7. la Corte territoriale, inoltre, ha escluso i compensi per la fase istruttoria che, viceversa, erano dovut i, come riconosciuto dal Tribunale, con riferimento agli atti necessari per la formazione della prova, attività che risulta va compiuta;
8. in definitiva, s ussiste l'errore denunciato : i compensi professionali determinati dal Tribunale , in base ai criteri del D.M. nr. 55 del 2014 vigenti al momento della operata liquidazione, rispettavano i parametri stabiliti per lo scaglione di riferimento ( da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00 ) , risultando determinati secondo i valori medi ivi indicati;
9. l a pronuncia impugnata va, pertanto, cassata e , decidendo nel merito - ai sensi dell' art. 384 , comma 2, cod.proc.civ.-, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va confermata la decisione di primo grado anche in relazione alla statuizione sulle spese, liquidat e « in euro 2.500,00, oltre accessori di legge»; 10.in favore del ricorrente, vanno liquidate le spese di lite per il grado di appello. Esse si determinano, in applicazione delle tabelle vigenti all’attualità, in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Segue, altresì, la condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. PQM La Corte accoglie ilricorso. Cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito , conferma la statuizione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese delgiudizio di appello , che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, e di quelle del presentegiudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500, 00 per compensi, Euro200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e acc