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Ordinanza — n. 24184/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that public service end-of-service pay is non-fractional despite work period breaks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24184/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded Luigi Onofri a non-fractioned end-of-service pension. The INPS argued that the pension should be split into two parts corresponding to two distinct employment periods with a gap in between. The court dismissed this claim by reaffirming established precedent that a single employment relationship remains continuous even if interrupted by a period of inactivity, provided the employee was re-hired with preserved seniority.

Regesto Legislator

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Art. 2 l. n. 152/1968; Art. 2, commi 5-9 l. n. 335/1995: In the public service end-of-service benefit regime, the employment relationship is non-fractionable unless the original relationship with one entity has ceased and a new one has been established with a different entity.

Parole chiave

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public service pension end of service benefit non-fractionable relationship employment continuity INPS liability re-hiring seniority Cassation dismissal revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2 l. n. 152/1968
Art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9 l. n. 335/1995
Art. 1, comma 9 d.P.C.M. 20.12.1999
115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 2120 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, n. 24280/2014
Cass. Sez. L, n. 5895/2020
Cass. Sez. L, n. 282/2021
Cass. Sez. L, n. 9140/2024
Cass. n. 9494/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9453-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO MARINUZZI; -ricorrente - contro ONOFRI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4772/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 2387/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto PREVIDENZA PUBBLICI R.G.N.9453/2019 Cron. Rep. Ud.05/07/2024 CC - c he , c on sentenza dell’8 gennaio 2019 , la Corte d’ A ppello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, peraltro limitata alla riduzione dell’importo dovuto a seguito dell’espletata CTU contabile, accoglieva la domanda proposta da Luigi Onofri nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istantealla riliquidazione del trattamento corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, così che questo non risultasse frazionato in relazione all’essersi articolato il rapporto intercorso alle dipendenze del Comune di Roma, in qualità di legale interno, in un primo periodo, dal 1975 all’1.7.2000, allorché l’Onofri veniva collocato a riposo su domanda ed un secondo periodo, dall’1.3.2001, quando veniva riammesso in servizio, alla cessazione del rapporto intervenuta in data 15.12.2006, come aveva ritenuto l’INPDAP, poi confluito nell’INPS, provvedendo alla liquidazione del trattamento di fine servizio distintamente con riguardo a ciascun periodo, ferma restando l’esclusione dell’arco temporale di inattività dall’1.7.2000 all’1.3.2001; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte con riguardo all’interpretazione dell’art. 2, l. n. 152/1968, il rapporto di lavoro, intercorso sempre con il medesimo soggetto e tale da non aver implicato la risoluzione del rapporto previdenziale originario, non frazionabile e così anche il trattamento di fine servizio da computarsi, pertanto, sulla base della totalità degli anni di iscrizione al regime previdenziale, questi individuati con riguardo alla definitiva cessazione del lavoro; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Onofri;

CONSIDERATO - c he , con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 152/1968, 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l. n. 335/1995 e 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale,assumendo essere conforme alle norme invocate il riconoscimento di trattamenti differenziati in ordine ai distinti periodidi lavoro intercorsi tra l’Onofri ed il Comune di Romanon configurandosi l’affermata infrazionabilità; - che il motivo si rivela infondato appunto in considerazione dell’orientamento accolto da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 24280/2014, e ribadito in successivi pronunciamenti in termini (Cass.

Sez. L, n. 5895 / 2020; n. 282/2021; n. 9140/2024), secondo cui nel regime dell’indennità premio di servizio il rapporto non è frazionabile salvo che il rapporto originario sia cessato e ne venga costituito uno nuovo con altro Ente, evenienza nella specie esclusa a motivo del riconosciuto diritto alla riammissione in servizio con salvezza dell’anzianità maturata ed insuscettibile in sé di incidere in senso modificativo sul trattamento di fine servizio; - che, pertanto, la diversa tesi della frazionabilità (richiamata dal ricorrente) che era stata sostenuta per il caso di specie in alcune decisioni precedenti a quella delle Sezioni Unite suindicata è stata del tutto superata anche perché incompatibile con il nuovo quadro normativo derivante dalla riforma delle pensioni (legge del 335 del 1995) nel quale i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati sono stati “armonizzati” e assoggettati tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 cod. civ., venendo così meno la tesi dalla natura previdenziale e non prevalentemente retribuiva dell'indennità di fine servizio, tesi che costituiva il presupposto della frazionabilità pure nel caso di un rapporto di lavoro unitario, seppure modificato, quale ricorre nella specie(e che è diverso dalla fattispecie esaminata da Cass. n. 9494/2022 riguardante due rapporti di lavoro fra i quali non vi era alcuna unitarietà o continuità); - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a