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Ordinanza — n. 24134/2024 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; prescription of social security contributions runs from payment deadline, not tax return date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions prescribed. INPS argued prescription should start from the tax return deadline, but the court confirmed the established principle that it begins when the payment deadline expires. Consequently, the appeal was dismissed and litigation costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; artt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, d.lgs. n. 241/1997, d.P.R. n. 435/2001, d.P.R. n. 600/1973: The prescription period for contributions to the separate management of social security runs from the expiration of the payment deadline, not the tax return submission date, as the latter is merely an expression of knowledge.

Parole chiave

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prescription period social security contributions separate management INPS payment deadline tax return declaration civil code article 2935 litigation costs sharing modifica dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt.
artt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997
335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R.
17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001
241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 36-bis e 36-ter, d.P.R.
36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973
art. 2935 c.c
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 11557 del 2021
Cass. n. 16933 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11189-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro CALDARELLA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO AIELLO; -controricorrente - Oggetto Prescrizione contributi Gestione separata INPS R.G.N.11189/2018 Cron.

Rep. Ud.13/06/2024 CC avverso la sentenza n. 992/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 853/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.10.2017, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti da Giacomo Caldarella alla Gestione separata INPS per l’anno 2004; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giacomo Caldarella ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 2, commi 26- 31, l. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di scadenza del loro pagamento e non invece da quella (successiva) di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; che la censura è infondata, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, tra le tante, Cass. nn. 19403 del 2019, 11557 del 2021 e, da ult., 16933 del 2024, tutte sulla scorta di Cass. n. 27950 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, essendosi l’orientamento cui qui s’è data continuità consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c