Italian Supreme Court dismisses appeal regarding social security status of a legal assistant in a collaborative relationship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a legal consultancy firm against a lower court ruling that classified a legal assistant as a collaborator in a coordinated and continuous relationship rather than an independent worker. The firm argued that the assistant's activities were professional in nature, but the court held that the lower court correctly assessed the factual reality of personal, continuous work without independent organization. Consequently, the court ruled that the specific factual findings regarding the nature of the work precluded the claim of independent professional status for social security purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26, l. n. 335/1995; Art. 49, T.U. n. 917/1986: The court may not examine the substantive qualification of a relationship as professional if the appeal relies solely on challenging factual findings regarding the continuity and personal nature of the work performed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17720-2018 proposto da: KSTUDIO ASSOCIATO - STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO; -ricorrente - contro GENTILE ELEANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI CANDILO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.17720/2018 Cron.
Rep. Ud.13/06/2024 CC domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1341/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo di Studio Associato di Consulenza Legale e Tributaria KSTUDIO ASSOCIATO di provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per l’anno 2008 in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa precorso con Eleana Gentile dal 2007 al 2011; che avverso tale pronuncia KSTUDIO ASSOCIATO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Eleana Gentile e l’INPS hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, degli artt. 49, comma 1°, e 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art.4, comma 3, d.l. n. 166/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il rinvio contenuto nell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, cit., alle disposizioni degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, non valesse a precludere la possibilità di configurare, ai fini previdenziali, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa allorché l’attività del prestatore rientri nell’oggetto della sua arte o professione abituale; che, con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell’art. 49, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 2, l. n. 247/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di praticantato legale già svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe carattere professionale, siccome non rientrante tra quelle riservate agli esercenti la professione forense; che, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso la motivazione sulla questione della riconducibilità dell’attività di praticantato professionale al lavoro autonomo; che, con il quarto motivo, la parte ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità della prospettazione dell’odierna controricorrente secondo cui la propria collaborazione non avrebbe avuto natura professionale, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di appello; che va premesso che i giudici territoriali, dopo aver acclarato che l’attività prestata dall’odierna controricorrente a beneficio dello Studio Associato KSTUDIO concerneva “studi e approfondimenti di tipo legislativo, anche con redazione di pareri, studio dei documenti dei clienti […], analisi di bilanci ed altra documentazione contabile, redazione di bozze di bilanci” (così pag. 7 della sentenza impugnata), hanno reputato rilevanti, ai fini della qualificazione del rapporto precorso inter partes, le concrete modalità di svolgimento della prestazione, ravvisando in specie la sussistenza di una prestazione lavorativa personale svolta con continuità a beneficio di un committente, senza propria organizzazione di mezzi e con vincolo di esclusività (ibid., pagg. 5-7); che, ciò premesso, il primo e il secondo motivo sono inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale, di criticare l’accertamento (di fatto) contenuto nella sentenza impugnata secondo cui l’attività commessa all’odierna controricorrente non rientrava tra quelle proprie in via esclusiva dell’avvocato iscritto all’albo o di un praticante avvocato abilitato al patrocinio; che il terzo motivo è conseguentemente infondato, rinvenendosi precisamente nel superiore accertamento di fatto la ragione per cui l’odierna controricorrente non poteva considerarsi, ai fini contributivi, quale lavoratrice autonoma, dovendo invece considerarsi collaboratrice coordinata e continuativa; che il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., non riportando il ricorso per cassazione alcuna trascrizione né del ricorso introduttivo del giudizio né del ricorso in appello da cui poter inferire la presunta novità della prospettazione secondo cui l’attività svolta dall’odierna controricorrente non avrebbe avuto carattere professionale nel senso di cui all’art. 49 (oggi 53), T.U. n. 917/1986, e non potendo per conseguenza vagliarsi né la doglianza concernente l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità formulata in appelloné, tampoco, la presunta novità della prospettazione medesima;che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat