Cassation court allows INPS claim by ruling that payment term extension interrupts prescription for 2009 contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision declaring the social security contributions for 2009 prescribed. The INPS argued that a specific decree extended the payment deadline, which should have interrupted the prescription period, while the lower court had incorrectly fixed the starting date of prescription. The court ruled that this extension was legally effective and that the lower court erred in not recognizing the interruption of the prescription period based on the extended deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; DPCM 10.6.10: The extension of the payment deadline for social security contributions legally interrupts the prescription period, and the starting date of prescription is not fixed by prior judgments if the extension was not considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12207-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro MARISCOLI GIORGIO, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 84/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.12207/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RITENUTO CHE: La corte d’appello di Ancona con sentenza del 5.11.21, all’esito di rinvio ex sentenza Cassazione n. 3409 del 2021, ha accolto l’opposizione dell’avvocato Mascoli ad intimazione di pagamento e dichiarato prescritto il credito Inps per contributi previdenziali 2009, richiesti il 3.7.15 dall’Inps, essendo il termine prescrizionale decor so dal 16.6.10 (operando la proroga del termine di pagamento solo per i professionisti assoggettati agli studi di settore, laddove l’avvocato era sottoposto al regime dei minimi); infine, ha escluso la sospensione della prescrizione per l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avvocato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Occorre preliminarmente rilevare la tempestività del ricorso per cassazione dell’INPS, spedito il 2 maggio 22, prima del termine del 5 maggio seguente (ove scadeva il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata), ancorché ricevuto dal controricorrente solo il 6 maggio, operando il principio della scissione del termine per notificante e destinatario secondo i principi costantemente applicati in materia da questa Corte.
Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2935 c.c., 2 comma 26, legge 335/99, 18 decreto legislativo 241/97, 17 DPR 435/01 e DPCM 10.6.10, per avere la corte territoriale trascurato lo slittamento del termine di pagamento disposto dal richiamato DPCM. Il motivo è fondato. Occorre rilevare con Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 -01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
In ragione di tale differimento del termine, operato al 6.7.10, la richiesta dell’INPS del 3.7.15 è idonea ad interrompere la prescrizione. Deve peraltro escludersi il giudicato sul dies a quo ancorato al 16.6.10, come vorrebbe il controricorrente (che argomenta in tal senso per il fatto che la sentenza della cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva escluso la prescrizione, non limitandosi a confermarla correggendone la motivazione, come avrebbe dovuto fare ove avesse escluso la prescrizione; più in dettaglio, la sentenza d’appello aveva ritenuto il termine di prescrizione – computato a partire dalla data di presentazione della dichiarazione- non decorso, mentre la cassazione aveva accolto il ricorso facendo riferimento al termine di pagamento del 16.6.10).
Invero, il dies a quo non costituisce un elemento minimo della fattispecie su cui possa radicarsi un giudicato: cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 07/11/2022 (Rv. 666218 - 01), secondo la quale “Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo")”.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, a