Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24099/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of nullity claim due to defective service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24099/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Pacenza's appeal regarding the inadmissibility of his nullity claim against Sara Assicurazioni S.p.A. The lower court found the service of process valid because the postal agent correctly delivered notices to a mailbox at the recipient's address, even if the specific building number differed slightly from the document. The court ruled that the recipient failed to contest the validity of the receipt via a false complaint, thereby accepting the procedural regularity. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural requirements for challenging the service were not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 co. 2 c.p.c.; Art. 8 co. 4 legge n. 890/82; The recipient of a service notice bears the burden of proving falsity via a false complaint to contest the validity of the receipt, and the service is presumed valid once the agent has performed necessary duties in good faith.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of process validity mailbox delivery rules false complaint requirement procedural nullity appeal postal agent duties notificazione postale irregolare notifica per raccomandata notificazione mediante pubblicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 co. 2 c.p.c.
Proposto gravame ex art. 327 co.
Art. 8 co. 4 legge n. 890/82
b) l’agente postale, in data 10.4.2019, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ex art. 8 co. 4 legge n. 890/82;
DM 9.4.2001, art. 45
e) il DM 9.4.2001 prescrive, all’art. 45, che la cassetta postale deve recare l’indicazione, ben visibile, del nome dell’intestatario che ne fa uso ed è onere di quest’ultimo impugnare di falso le risultanze della relazione dell’agente postale: querela che, nel caso di specie, non era stata proposta;
Art. 148 cod. proc. civ.
Art. 7 legge n. 890/82
Art. 8 legge n. 890/82
b) l’agente postale, in data 10.4.2019, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ex art. 8 co.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 366 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16310-2023proposto da: PACENZA ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LAVORATO; -ricorrente - contro SARA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato ANDREA TERENZIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 261/2023 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 71/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.16310/2023 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Castrovillari, con la pronuncia del 17.6.2020, ha condannato, nella contumacia di Antonio Pacenza, quest’ultimo al pagamento della somma di euro 287.667,43, oltre accessori, in favore di Sara Assicurazioni spa per la quale aveva lavorato come agente e che dallo stesso aveva rivendicato l’importo a titolo di premi incassati “per la stipula e/o il rinnovo di polizze assicurative”.

2. Proposto gravame ex art. 327 co. 2 cpc, con il quale Antonio Pacenza ha denunciato la nullità del procedimento di primo grado per non essergli stato validamente notificato l’atto introduttivo del giudizio, la Corte di appello di Catanzaro lo ha dichiaratoinammissibile condividendo quanto statuito in prime cure circa la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e la valida costituzione del contraddittorio.

3. In particolare, la Corte distrettuale ha rilevato che:

a) il ricorso introduttivo era stato notificato ai sensi della legge n. 53/94 ed il plico era stato indirizzato alla via Beato Giorgio n. 11 di Rossano;

b) l’agente postale, in data 10.4.2019, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ex art. 8 co. 4 legge n. 890/82;

c) anche questa comunicazione era stata immessa in cassetta e in data 23.4.2019 l’agente postale aveva attestato il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni del plico recapitato;

d) l’attestazione dell’agente postale dimostrava, fino a querela difalso, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi;

e) il DM 9.4.2001 prescrive, all’art. 45, che la cassetta postale deve recare l’indicazione, ben visibile, del nome dell’intestatario che ne fa uso ed è onere di quest’ultimo impugnare di falso le risultanze della relazione dell’agente postale: querela che, nel caso di specie, non era stata proposta;

f) non rilevava, pertanto, che la cassetta postale si trovasse nel civico 15 di via Beato Giorgio mentre l’indirizzo della notifica, come civico, recava il n. 11, atteso che i due civici facevano parte della medesima palazzina, dove i civici n. 11 e n. 13 identificavano i passi carrabili e il n. 15 l’accesso pedonale, per cui non era ravvisabile alcuna nullità della notifica essendosi la stessa ritualmente perfezionata secondo le modalità di cui all’art. 8 co. 4 legge n. 890/82.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Antonio Pacenza affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso Sara Assicurazioni spa.

5. Le parti hanno depositato memori e .

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 149, 156, 160 cpc e degli artt. 7 e 8 legge n. 890/82. Egli sostiene che la fattispecie in esame non rientrava nei casi in cui avrebbe dovuto proporre querela di falso e che, siccome al civico n. 11 non esisteva alcuna abitazione ma un cancello che conduceva alla porta carraia, non munita di alcuna cassetta postale, si verteva in un caso di inesistenza dell’atto di notifica in quanto all’agente postale, una volta che non rinveniva il destinatario, non era dato porre l’avviso in una cassetta riposta in un civico diverso, ma di annotare che l’indirizzo non era sufficiente o/e che al civico indicato il soggetto non era reperibile.

2. Preliminarmente va dichiarata la tardività del controricorso presentato da SARA Assicurazioni spa.

3. Invero, in base al riformato art. 370 cpc, come modificato dal decreto legislativo n. 149/22, ratione temporis applicabile (“Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del D.lgs 149/2022 così sostituito dal comma 380 della l.197/2022 le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”) la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione, se ha intenzione di contraddire, deve solo depositare il controricorso entro il termine di giorni 40 dalla notifica del ricorso per cassazione.

4. Nella fattispecie, a fronte del ricorso proposto da Antonio Pacenza, notificato il 17.7.2023, la società ha depositato il controricorso l’8.9.2023, oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge non applicandosi, alle controversie di lavoro come quella oggetto del presente giudizio, la sospensione feriale dei termini.Né le memorie possono essere riqualificate come controricorso, ancorchétardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c (Cass. n. 2599/2024).

5. Ciò premesso e venendo all’esame dello scrutinio del motivo, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato.

6. In primo luogo, deve evidenziarsi la correttezza, in punto di diritto, della statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che doveva essere proposta una querela di falso in ordine alla attestazione dell’agente postale che aveva riscontrato, all’indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico: in particolare, una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire entrambi gli avvisi.

7. Invero, è stato affermato in sede di legittimità (Cass. n. 22058/2019) che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.

Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoriafino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

8. In secondo luogo, con riferimento alle altre doglianze, deve sottolinearsi che la notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario. Si tratta di un’attività procedimentale tipica e formale, completata la quale se ne presume la conoscenza nonostante la prova contraria.

9. Quanto alla esecuzione, tutti i soggetti abilitati devono effettuare ogni adempimento necessario per determinare la conoscenza giuridica dell’atto.

10. Tutta le disposizioni relative alla procedura di notificazione vanno interpretate, quindi, alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e dellafinalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gliatti processuali, cosicc hé il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e sull’agente postale ex artt. 7 e 8 legge n. 890/82.

11. Nella fattispecie, con un accertamento in fatto non sindacabile perché adeguatamente motivato, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza della condotta dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo del piego da notificare indicasse il civico n. 11 (che identificava unitamente al civico n. 13 unicamente i passi carrabili dello stabile e dove non erano presenti posti di recapito), ha individuato, sempre nell’ambito dello stesso stabile, il civico n. 15 dove ha rinvenuto la cassetta, accessibile al portalettere, riconducibile al Pacenza e dove ha inserito gli avvisi previsti dalla legge per la notifica a persone temporaneamente assenti, in mancanza di altre persone abilitate.12. Alcuna violazione delle norme indicate nella censura è, quindi, ravvisabile ed effettivamente se si fosse voluto contestare la riferibilità della cassetta postale al destinatario dell’atto da notificare avrebbe dovuto essere proposta querela di falso, come evidenziato dai giudici di seconde cure.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità per la rilevata tardività del controricorso.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa