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Decreto — n. 24067/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal waiver of decision after proposal of settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 24067/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of receiving the proposal for settlement. The appellant, Mario Troiano, had previously challenged an INPS administrative decision regarding social security benefits, but the opposing party offered a settlement agreement. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to a ruling, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed period following a proposal of settlement, the appeal is deemed waived and the judgment is extinguished.

Parole chiave

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waiver of decision proposal of settlement extinction of appeal civil procedure code litigation costs allocation esame di cassazione riesame della rendita AI decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
131 del 2023 della Corte d’appello di Potenza, depositata il 25 luglio 2023 (RG 42/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico della parte ricorrente, in ragione dell’inoperatività della dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), poste a carico della parte ricorrente, in ragione dell’inoperatività della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), poste a carico della parte ricorrente, in ragione dell’inoperatività della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062
(Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062, e, di recente, Cass., sez.
Cass., sez. lav., 19 marzo 2024, n. 7373
4062, e, di recente, Cass., sez. lav., 19 marzo 2024, n. 7373, punto 5 delle Ragioni della decisione),e liquidate nella misura indicata in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 3375-2024, proposto da TROIANO MARIO, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato ANTONIO VINCENZO TULLIANI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 -controricorrente - Avverso la sentenza n. 131 del 2023 della Corte d’appello di Potenza, depositata il 25 luglio 2023 (RG 42/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico della parte ricorrente, in ragione dell’inoperatività della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062, e, di recente, Cass., sez. lav., 19 marzo 2024, n. 7373, punto 5 delle Ragioni della decisione),e liquidate nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la partericorrente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R