Cassation court allows INPS appeal, ruling the daily pensionable income cap applies to both pension quotas.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding pension supplements for entertainment workers. The lower court had incorrectly applied the daily income cap only to the 'quota A' of the pension, while the INPS argued it should apply to the entire calculation. The court ruled that the statutory limit remains valid for the 'quota B' as well, rejecting the lower court's finding of tacit abrogation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co.7 d.P.R. n. 1420/71; Art. 4, co.8 d.lgs. n. 182/97: The daily pensionable income ceiling established for entertainment workers applies to the determination of both the 'quota A' and 'quota B' of the pension, and is not tacitly abrogated by subsequent legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18316-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro TAGLIAFERRI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 644/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 1163/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Enpals pensione R.G.N.18316/2021 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC Rilevato che:Con sentenza n.644/21, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello incidentale di Tagliaferri Marina avente ad oggetto supplementi del proprio trattamento pensionistico da quantificarsi senza applicazione, alla “quota B”,del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Riteneva la Corte che andasse respinto l’appello principale dell’Inps, in quanto il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicava alla sola determinazione della “quota A” del trattamento di quiescenza e non era più vigente per la “quota B”, regolata dai nuovi criteri fissati dal d. lgs. n.182/97; andava invece accolto l’appello incidentale, poiché il primo giudice aveva errato, per mera svista, nella quantificazione dell’esatto ammontare del rateo mensile di supplemento.
Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Tagliaferri Marina è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione.
Il motivo è fondato.La questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).
Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.
Tale limite –si è spiegato – non è stato abrog ato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai suesposti principi, e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione,