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Decreto — n. 24049/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24049/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Nobili and Ruggiero Korenjak, did not act within the timeframe, while the respondent, Hugo 4 S.R.L., contended for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of settlement constitutes a deemed waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period procedural extinction settlement proposal litigation costs award spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28400/2021 R.G. proposto da: ALEX BARTOLI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Nobili e Romano Simone Ruggiero Korenjak, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro HUGO 4 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Romani e Stefano Scotto con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché CARLO E CAMILLA s.r.l. in liquidazione e FELIX s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti -intimati – avverso la SENTENZA n. 941/2021 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANO.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Hugo 4 srl , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d