Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were Giovanni Escuriale and Roberto Falzotti against Valeria Perpiglia, with the appellant represented by Luigi Rodini. The court ruled that the delay constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11698/2021 R.G. proposto da: GIOVANNI ESCURIALE E ROBERTO FALZOTTI, in proprio e quali legali rappresentanti dello STUDIO TECNICO DELTA INGEGNERI ASSOCIATI NOVARA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Rodini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro VALERIA PERPIGLIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenia Gambetti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 63/2021 emessa dallaCorte di Appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così