Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Antonio Vigliotta, represented by De Maria and Migliore, filed a decree against SNOP Automotive Italy, but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12748/2021 R.G. proposto da: ANTONIO VIGLIOTTA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto De Maria e Luca Migliore con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro SNOP AUTOMOTIVE ITALY S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiovanni Mandruzzato, Francesca Bussotti, Nicola Petracca con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3743/2020 emessa dallaCorte di appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d