Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription delay due to DPCM term extensions interrupts limitation periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower appellate court's decision and remanded the case for a new ruling. The appellate court had previously declared social contributions time-barred, ignoring statutory delays in payment deadlines. The cassation court held that these legislative extensions legally interrupted the prescription period, making the INPS requests timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; 1 DPCM 10.6.10; 1 DPCM 12.5.11; 2 comma 26 legge 335/95; 18 comma 12 decreto-legge 98/11: In social security matters, the prescription period for contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory extension of these deadlines legally interrupts the limitation period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11255-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro MANDRELLA FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3813/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2948/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.11255/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 26.10.2021 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di Velletri del 2019, ha dichiarato non dovute le somme di cui all’avviso di accertamento per contributi dovuti alla gestione separata 2009 e 2010 dall’avvocato in epigrafe. La corte in particolare ha rilevato che la richiesta dell’Inps del 3.6.15 per il 2009 e quella del 4.7.16 per il 2010 erano intervenute dopo il decorso del termine di prescrizione (che decorre dalla scadenza del termine di pagamento); ha quindi aggiunto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale presentata non era doloso occultamento del credito idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avvocato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione degli articoli 2935 c.c., 421 c.p.c., 1 DPCM 10.6.10e 12.5.11, nonché 2 comma 26 legge 335/95 e 18 comma 12 decreto-legge 98/11 convertito in legge 111/11, per non avere la corte territoriale considerato lo slittamento del termine disposto con DPCM e quindi la non maturazione della prescrizione.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
Analogo principio vale anche per l’annualità successiva. In ragione del differimento de i detti termin i , operato dai decreti PCM suddetti rispettivamente al 6.7.10 ed al 6.7.11 , le richiest e dell’INPS nelle date sopra indicate sono idone e ad interrompere la prescrizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composi