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Ordinanza — n. 23997/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal, ruling procedural violation of disciplinary rules renders sanction null and void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23997/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a worker against a disciplinary dismissal by T.U.A. Trasporti Urbani Agrigento S.r.l. The lower court had upheld the dismissal as justified but awarded only a partial severance payment due to alleged procedural irregularities. The Supreme Court ruled that the failure to strictly follow the mandatory procedural safeguards of Article 53 of Royal Decree No. 148/1931 invalidates the disciplinary measure entirely, granting the worker full reinstatement rights rather than mere compensation.

Regesto Legislator

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Art. 53 R.D. n. 148/1931; Art. 18, comma 1, L. n. 300/1970: A violation of the mandatory procedural guarantees stipulated in Article 53 of Royal Decree No. 148/1931 renders the disciplinary sanction null and void, entitling the employee to full reinstatement rather than limited indemnification.

Parole chiave

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disciplinary dismissal nullity procedural safeguards violation Royal Decree 148/1931 Statute of Workers Art 18 full reinstatement rights annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici licenziamento amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 53 R.D. n. 148 del 1931
i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1.col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D.
Art. 18, comma 6, L. n. 300 del 1970
148 del 1931; tuttavia, ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
Art. 18, comma 1, L. n. 300 del 1970
148 del 1931; tuttavia, ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
Art. 2, 3 L. n. 300 del 1970
300 del 1970 nonché dell’art. 2729 c.c., lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimentodisciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato; 1.3.
Art. 2729 c.c.
300 del 1970 nonché dell’art. 2729 c.c., lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimentodisciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato; 1.3.
Art. 37 R.D. n. 148 del 1931
Art. 2119 c.c.
148 del 1931, anche in relazione all’art. 2119 c.c., per “la radicale disapplicazione da parte della sentenza impugnata delle norme disciplinari sostanziali”; 1.4.il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art.
Art. 66 CNL Autoferrotranvieri
2119 c.c., per “la radicale disapplicazione da parte della sentenza impugnata delle norme disciplinari sostanziali”; 1.4.il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri per erronea sussunzione delle condotte addebitate al lavoratore nell’ipotesi di cui al n.
art. 2729 c.c
300 del 1970 nonché dell’art. 2729 c.c., lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimentodisciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato; 1.3.
art. 2119 c.c
148 del 1931, anche in relazione all’art. 2119 c.c., per “la radicale disapplicazione da parte della sentenza impugnata delle norme disciplinari sostanziali”; 1.4.il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2782 del 2024
Cass. n. 2793 del 2024
Cass. n. 2858 del 2024
Cass. n. 2859 del 2024
Cass. n. 6555 del 2023
300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v.
Cass. lav. n. 17286 del 2015
Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass.
Cass. n. 13804 del 2017
17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass.
Cass. n. 12770 del 2019
13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019;
Cass. n. 32681 del 2021
Cass. n. 32681 del 2021; Cass.
Cass. n. 6765 del 2023
32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass.
Cass. n. 9530 del 2023
6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass.
Cass. n. 15355 del 2023
9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13504-2021 proposto da: RUSSO DE CARMELO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell'avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO RAMPELLO; -ricorrente - contro T.U.A. TRASPORTI URBANI AGRIGENTO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, VALERIO SCELFO, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 211/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N.13504/2021 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha considerato “sorretto da giusta causa” il licenziamento disciplinare intimato in data 6/11 dicembre 2017 a Russo De Carmelo Andrea da T.U.A. (Trasporti Urbani Agrigento) S.r.l., ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto; 2.la Corte – in estrema sintesi – ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931; tuttavia, ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1.col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge” con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970; 1.2.con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 300 del 1970 nonché dell’art. 2729 c.c., lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimentodisciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato; 1.3. il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e ss. del R.D. n. 148 del 1931, anche in relazione all’art. 2119 c.c., per “la radicale disapplicazione da parte della sentenza impugnata delle norme disciplinari sostanziali”; 1.4.il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri per erronea sussunzione delle condotte addebitate al lavoratore nell’ipotesi di cui al n. 4 lett. b di detta disposizione in luogo di quella prevedente una sanzione conservativa; 2.il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua di plurimi e recenti precedenti di questa Corte su analoga vicenda (Cass. nn. 2782, 2793, 2858 e 2859 del 2024); infatti, come ribadito da questa Corte:

“In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione , in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019;

Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

3. l’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe gli altri, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame; pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa co