Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Ancona Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Triggiani and Ranieri, did not request a decision on the proposal, while the respondent, represented by Campanati, had previously filed the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the procedural costs.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24937/2023 R.G. proposto da: GILDA BONTANI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Nino Triggiani e Andrea Ranieri con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ARMANDO MAZZANTI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Campanati con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 213/2023 emessa da Corte di appello di Ancona. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso