Decreto — n. 23982/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23982/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Roma,