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Decreto — n. 23982/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23982/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23982/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23982/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

Parole chiave

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contratto di spedizione contratto di trasporto responsabilità del vettore lettera di vettura assicurazione del trasporto contratto estimatorio

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: CAR TRASPORTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calabretta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ANGELO CAVALLO -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Roma,